C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 26/04/2024 – Delibera – reclamo della soc. Lunigiana Pontremolese avverso dec. Del GSToscana. Squalifica Chelotti Giorgio fino al 05.05.2024 (CU 71 del 11.04.2024)

reclamo della soc. Lunigiana Pontremolese avverso dec. Del GSToscana. Squalifica Chelotti Giorgio fino al 05.05.2024 (CU 71 del 11.04.2024)

Dopo averlo regolarmente preannunciato e ricevuti gli atti come richiesto, la soc. Lunigiana Pontremolese, inviava alla corte reclamo relativo alla squalifica dell’allenatore Chelotti Giorgio. Il reclamo non può essere preso in esame per i motivi che seguono L’art.137 comma 3 lett.B) del Codice di Giustizia Sportiva recita; -Non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica di tecnici e massaggiatori. fino ad un mese. Nel caso che occupa , essendo la sanzione pubblicata il giorno 11.04.2024 risulta pari a gg 24 e quindi non reclamabile

P.Q.M.

La Corte sportiva dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa Delibera depositata in data 20.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 166 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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