C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 26/04/2024 – Delibera – Reclamo della Asd Vallo di Ottavo avverso le seguenti sanzioni: a) squalifica per 5 gg. comminata al calciatore Mazzanti Alessandro; b) squalifica per 5 gg. inflitta al calciatore Alessandri Stringa Gabriele

Reclamo della Asd Vallo di Ottavo avverso le seguenti sanzioni: a) squalifica per 5 gg. comminata al calciatore Mazzanti Alessandro; b) squalifica per 5 gg. inflitta al calciatore Alessandri Stringa Gabriele

Con reclamo tempestivamente proposto l’Asd Valle di Ottavo impugna i seguenti provvedimenti sanzionatori assunti dal G.S.T. e pubblicati, nel C.U. n. 44, il 10.04.2024: - squalifica per 5 gg inflitta al calciatore Mazzanti Alessandro, perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica dell’espulsione offendeva il D.g. ”; - squalifica per 5 gg inflitta al calciatore Alessandri Stringa Gabriele, poiché “al termine della gara offendeva il D.g.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Con un unico atto di reclamo la società Valle di Ottavo contesta le sanzioni sopra indicate, assunte dal G.S.T., chiedendone la riforma in quanto erronee, eccessive e comunque non proporzionate. Evidenzia, in particolare, senza entrare nel merito delle offese asseritamente proferite dai due calciatori all’indirizzo dell’arbitro, che l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara non è stato rispettoso nei confronti dei calciatori in campo, dando loro continuamente di “maleducati”, e che quest’ultimo avrebbe comunque tenuto una condotta arbitrale non del tutto regolamentare nella fase del riconoscimento pre gara. Evidenzia, inoltre, di non capire perché i calciatori siano stati così pesantemente sanzionati dal G.S.T., osservando che la sanzione dovrebbe avere una finalità educativa oltre che punitiva, rilevando, infine, in un’ottica evidentemente attenuativa, il buon curriculum sportivo del calciatore Alessandri Stringa poiché espulso una sola volta in quasi 90 partite. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, riunitasi in camera di consiglio per la discussione, ha deliberato la seguente decisione. La decisione Il Collegio rileva anzitutto che le ragioni di contestazione sviluppate dalla reclamante, in ordine al presunto comportamento non regolamentare dell’arbitro, non abbiano alcuna rilevanza e/o incidenza sulla fondatezza e legittimità dei provvedimenti impugnati, potendo semmai dette contestazioni trovare la propria ragion d’essere solo sul piano disciplinare e/o nella valutazione che verrà compiuta sull’operato arbitrale da parte dell’associazione di categoria di appartenenza (A.I.A.). Ciò che rileva, invece, sono le argomentazioni e le contestazioni sviluppate dalla reclamante in ordine alla genesi delle frasi proferite dai calciatori (avendo la medesima negato la loro esistenza), nonché la doglianze afferenti il quantum delle sanzioni inflitte. Quanto alla prima questione, il Collegio rileva l’infondatezza dei motivi di contestazioni, poiché non vi è dubbio sul fatto che i calciatori in questione abbiano entrambi pronunciato le offese (espressamente indicate nel rapporto di gara) all’indirizzo dell’arbitro. Ciò appare palesemente confermato, in modo chiaro, coerente ed univoco, sia dall’esame del rapporto di gara che dal successivo supplemento di rapporto arbitrale, giustificando così, a mente dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la legittimità delle sanzioni comminate dal G.S.T. per sussistenza del fatto oggi contestato. Per quanto riguarda invece l’entità della sanzioni inflitte, le stesse appaiono correttamente calibrate dal G.S.T. in relazione a fatti contestati, atteso, da un lato, quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), in tema di condotte offensive ed irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, e, dall’altro, lo status di ‘capitano’ per il Mazzanti e l’intervenuta espulsione per l’Alessandri Stringa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge accoglie il reclamo proposto dalla ASD Valle di Ottavo; - conferma i provvedimenti impugnati; - tassa di reclamo definitivamente acquisita Delibera depositata in data 23.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 164 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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