C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 26/04/2024 – Delibera – Reclamo dell’A.S.D. Fiesole Calcio avverso la squalifica per 10 gg inflitta al calciatore Riccardo Martino.

Reclamo dell’A.S.D. Fiesole Calcio avverso la squalifica per 10 gg inflitta al calciatore Riccardo Martino.

Il provvedimento del G.S.T. con il quale è stata comminata al calciatore Riccardo Martino la squalifica per 10 gg., poiché ‘a fine gara assumeva nei confronti di un calciatore avversario contegno con contenuti di discriminazione razziale’, viene impugnato dalla società Fiesole Calcio in quanto ritenuto erroneo, illegittimo e comunque sproporzionato. In particolare, sostiene la reclamante che la condotta tenuta dal Martino sia stata travisata dal direttore di gara, avendo questi erroneamente valutato il gesto del calciatore, il contesto in cui tale gestualità si è concretizzata, nonché le persone effettivamente coinvolte. Evidenzia, più precisamente, che l’arbitro ha erroneamente riportato di aver visto e udito il Martino fare il verso e il gesto della ‘scimmia’ nei confronti di un calciatore avversario di colore, quando invece il Martino avrebbe mimato “con le braccia il verso che indica una persona obesa”, e ciò all’indirizzo dell’allenatore della compagine avversaria, “persona corpulenta e che per la mole poteva incutere timore”, con il quale a fine gara aveva avuto una discussione animata. Evidenzia, inoltre, che l’arbitro al momento del fatto si trovava fuori dal terreno di giuoco, dunque in una posizione non idonea per poter giudicare al meglio la dinamica dei fatti, erroneamente attribuendo valenza e toni razzisti al gesto del Martino, “gesto sicuramente triviale e deprecabile, ma ben più neutro di quello immaginato dalla Direttrice di gara e soprattutto indirizzato ad una persona diversa da quella indicata nel referto”. Evidenza, a conforto di questo sopra, che vi sarebbero alcuni tesserati pronti a testimoniare in ordine al reale svolgersi dei fatti. Sottolinea, infine, che alcuna comunicazione è stata fatta dal direttore di gara al dirigente accompagnatore in ordine all’episodio contestato, né nelle note consegnate a fine gara vi è menzione dell’adozione del provvedimento di espulsione a carico dello stesso Martino. Chiede, pertanto, in tesi la revoca della sanzione inflitta al Martino, e in ipotesi la riduzione dell’entità della squalifica. La Corte, acquisiti gli atti del fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito altresì un supplemento di rapporto arbitrale, passa a decisione. La decisione Il reclamo è infondato e per questo non merita accoglimento. La versione dei fatti proposta dalla reclamante non trova conforto dall’esame delle emergenze istruttorie, che invero certificano, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la condotta di matrice palesemente discriminatoria ex art. 28 C.G.S. (secondo il quale “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale sociale, ovvero, configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”) posta in essere dal Martino nei confronti di un giocatore avversario di colore. Illuminano a tal proposito le risultanze arbitrali contenute nel rapporto di gara, poi precisate nel supplemento di rapporto rilasciato su richiesta della Corte, con le quali il direttore di gara sottolinea, in modo chiaro, netto e in alcun modo opaco, in contrapposizione a quanto affermato e sostenuto dalla società reclamante, che il gesto del Martino si è concretizzato nella riproduzione vocale del verso notoriamente attribuibile alle scimmie (Uh! Uh! Uh!) e che lo stesso verso aveva come destinatario il calciatore di colore avversario Lorenzo Karol Romanelli, che, offesosi profondamente, reagiva piangendo. Il D.g. osserva inoltre che niente ha comunicato alla società Fiesole circa l’episodio in questione, avendo lo stesso avuto cura di tutelare il calciatore Romanelli che continuava a piangere e occorreva calmare gli animi. Alla luce di quanto sopra, dunque, la richiesta di revoca della sanzione formulata dalla reclamante risulta infondata, così come infondata appare la richiesta di riduzione dell’entità della squalifica inflitta al Martino, apparendo la stessa correttamente calibrata dal G.S.T. in applicazione dell’art. 28, 2° comma, C.G.S..

P.Q.M.

la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società Fiesole Calcio avverso il provvedimento di squalifica inflitto al calciatore Riccardo Martino (C.U. n. 49 del 27.03.2024), respinge il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato. Ordina l’acquisizione definitiva della tassa di reclamo.Delibera depositata in data 23.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 161 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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