C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 26/04/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: – Salem Bilei, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Sticciano, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. con riferimento al disposto dell’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F. – la Società A.S.D. Sticciano in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del medesimo Codice.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: - Salem Bilei, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società A.S.D. Sticciano, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. con riferimento al disposto dell’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F. - la Società A.S.D. Sticciano in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del medesimo Codice.

La Procura Federale, previo svolgimento di specifica indagine e dopo aver comunicato agli interessati, in data 18.01.2024, l’avvenuta conclusione delle indagini, ha trasmesso a questo Tribunale gli atti e le testimonianze acquisite disponendo il deferimento indicato in premessa. Quest’Ufficio, fissata l’udienza di esame del provvedimento per la data odierna, ne ha dato formale comunicazione alle parti delle quali risulta assente, nonostante sia stato formalmente informato, il Calciatore Salem Bilei, mentre sono presenti: - la Società Sticciano, il cui Presidente è rappresentato dal legale di fiducia giusto mandato depositato; - la Procura Federale per il tramite del Sostituto Loredana Fardello. Dichiarato aperto il dibattimento il rappresentante della Società, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della Società Sticciano proseguendolo nei confronti del Tesserato Salem Bilei. Il rappresentante della Procura Federale, chiamato ad intervenire, si riporta alla documentazione in atti costituita: - dall’attestazione del Calciatore di non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione straniera; - dalla certificazione con la quale la Federazione Tunisina ha attestato che il suddetto Calciatore è stato tesserato, quale dilettante, per la Società affiliata Horizon Sp Kerker. Chiede quindi alla luce di detta documentazione confermarsi il deferimento proposto ed infliggersi al Calciatore la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. Non essendo stata svolta alcuna attività difensiva il Collegio, chiuso il dibattimento, si riunisce in Camera di consiglio per decidere. Come esposto in analoga decisione che, assunta anch’essa in data odierna è pubblicata su questo stesso C.U., è indubbia la responsabilità del Calciatore il quale, sottoscrivendo l’attestazione, mendace, di non essere stato mai tesserato per alcuna Federazione estera, ha violato il disposto dell’art. 40 delle NOIF ed ignorato, quindi, i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 4/1 del C.G.S. incorrendo nell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge al Calciatore Salem Bilel, la squalifica per 4 (quattro) giornate effettive di gara. Per la società A.S.D. Sticciano dispone l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta).

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