C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 09/05/2024 – Delibera – Gara Cerbaia – Barberino Tavarnelle (1-2) del 06/04/2024. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.51 del 10/04/2024 D.P. Firenze C.R.T.

Gara Cerbaia – Barberino Tavarnelle (1-2) del 06/04/2024. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.51 del 10/04/2024 D.P. Firenze C.R.T.

Reclama la società Barberino Tavarnelle in relazione alla sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Marini Niccolò in quanto “a fine gara, autodenunciandosi, pronunciava frase di discriminazione raziale verso un calciatore avversario”. La reclamante, con un lungo gravame, contesta quanto asserito dall’arbitro, ovvero che non solo nessuno ha udito la frase incriminata e che, a maggior ragione il calciatore non l’avrebbe pronunciata. Contesta l’autodenuncia descritta da D.G. Rileva altresì che al termine della partita il calciatore, un dirigente e l’allenatore si sono recati dall’arbitro per evidenziare che il calciatore Marini aveva pronunciato soltanto la frase “è stato il ragazzo nero” per indicare il responsabile di una aggressione ad un suo compagno di squadra. Conclude nel merito, in tesi, per l’annullamento della sanzione, in ipotesi per una riduzione della stessa e, in via istruttoria, per l’escussione di alcuni testimoni. Chiede di essere presente in udienza anche a mezzo di legale delegato per l’occasione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma di avere udito la frase di stampo razzista, ma di non avere individuato il soggetto pronunciante la stessa e che, in occasione del confronto con il calciatore, lo stesso ha confermato la sua tesi ovvero che avrebbe detto un'altra frase ma non quella da lui udita. All’udienza del 3/5/2024 il legale della società, udito il supplemento di rapporto e le precisazioni dell’arbitro di cui appresso, si è riportato al reclamo sia nel merito che in via istruttoria. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli Atti Ufficiali, udito l’arbitro a precisazioni e la parte reclamante, passa in decisione. La Corte, nell’esaminare la documentazione in atti, ha notato una discrasia fra quanto dichiarato dall’arbitro in sede di rapporto e quanto dichiarato dal medesimo in occasione del suo supplemento: in effetti nel primo scritto viene usato il termine “autodenuncia” mentre nel secondo il D.G. riporta che il calciatore avrebbe continuato a dichiarare, confermandola, la sua versione dei fatti, ovvero di avere pronunciato una frase diversa da quella udita dal D.G. per indicare il soggetto che avrebbe aggredito il suo compagno di squadra. Da ciò si è reso necessario convocare il D.G. il quale ha dichiarato che la versione corretta è quella riportata nel supplemento di gara, ovvero la frase che indica il soggetto che avrebbe aggredito il compagno di squadra del Marini. Precisa inoltre che la discrasia è stata causata da un errore nella redazione del rapporto. Il Collegio rileva, quindi, che nessuna autodenuncia è stata posta in essere dal calciatore relativamente alla frase di stampo razzista e che, pertanto il G.S. è stato indotto in errore nel sanzionare, come da norma, il calciatore. Rimane comunque un fatto certo, ovvero che il D.G. conferma di avere udito chiaramente la frase incriminata ovvero “nero di merda” e su questa certezza dovrà essere fatta piena luce al fine di individuare il soggetto responsabile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, cassa il provvedimento del G.S. riabilitando il calciatore Marini Niccolò, e invia gli atti alla Procura Federale affinché proceda alle indagini del caso al fine di individuare il responsabile della frase di stampo razzista chiaramente udita dall’arbitro. Ordina la restituzione o il non addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 04.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 163 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it