C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 16/05/2024 – Delibera – Reclamo della società Armando Picchi avverso la squalifica fino al 18/07/2025 inflitta al calciatore Morisi Samuele Giovanni dal G.S.T..Toscana CU 74 del 18.04.2024
Reclamo della società Armando Picchi avverso la squalifica fino al 18/07/2025 inflitta al calciatore Morisi Samuele Giovanni dal G.S.T..Toscana CU 74 del 18.04.2024
La società Armando Picchi, con comunicazione pec del 22.04.2024 delle ore 17.02 inviava a questa corte un reclamo,, avverso la decisione del G.S.T Toscana, pubblicata con il C.U. n. 74 del 18.04.2024, con la quale era stata inflitta al calciatore Morisi Samuele la squalifica fino al 18/07/2025 Il reclamo non può essere preso in esame per la seguente motivazione: Ai sensi .dell’art. 76 comma 2 “ C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare……(omissis) Nella fattispecie , non è stato inviato il preannuncio , che doveva essere presentato entro le ore 24.00 del giorno 24/04/2024 quindi il reclamo inviato non può trovare ingresso in questa sede.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara di non prendere in esame l’atto di reclamo causa mancanza di preannuncio e conseguente tardività e dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S. Delibera depositata in data 10.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 172 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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