C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 84 del 16/05/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Sandro Vignini Vicchio avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata la squalifica fino al 24.2.2025 al giocatore Andrea Borselli– gara Sandro Vignini Vicchio-S. Lorenzo Campi Giovani del 20.4.2024 – Campionato Juniores Provinciali (C.U. n. 56 del 24.4.2024).
Reclamo proposto dalla A.S.D. Sandro Vignini Vicchio avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata la squalifica fino al 24.2.2025 al giocatore Andrea Borselli– gara Sandro Vignini Vicchio-S. Lorenzo Campi Giovani del 20.4.2024 – Campionato Juniores Provinciali (C.U. n. 56 del 24.4.2024).
Il calciatore Andrea Borselli militante nelle fila della A.S.D. Sandro Vignini Vicchio è stato squalificato con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato n. 56 del 24.4.2024, per avere, dopo la notifica di espulsione per doppia ammonizione, afferrato il D.G. per le spalle scuotendolo leggermente, accompagnando il gesto con frase irriguardosa. Di poi colpiva l’arbitro con un forte schiaffo sulla mano sinistra, procurandogli momentaneo e leggero dolore e nel contempo lo offendeva. La lettura del referto gara, offre la possibilità di comprendere il tenore delle frasi irriguardose e delle offese proferite: “ma che cazzo fai, dai, non è possibile”, “sei proprio ridicolo, testa di cazzo”. Avverso la sanzione descritta, la A.S.D. Sandro Vignini Vicchio propone tempestivo reclamo davanti alla Corte. Asserisce la reclamante che le frasi proferite non sono quelle riportate in referto, ma altre di contenuto assolutamente non offensivo; il calciatore non avrebbe afferrato l’arbitro per le spalle; sarebbe poi stato il D.G. ad esprimersi in modo provocatorio nei confronti del calciatore; infine il ritenuto schiaffo portato alla mano del D.G., non sarebbe stato altro che il tentativo istintivo di allontanare il braccio proteso verso il Sig. Borselli allo scopo di accompagnarne l’uscita dal campo. Con supplemento reso alla Corte, il D.G. conferma integralmente quanto verbalizzato nel proprio referto, descrivendo specificamente le condotte tenute dal calciatore; negando radicalmente di avere lui proferito frasi provocatorie o offensive al Sig. Borselli. Non si ravvisano lacune nella ricostruzione dei fatti come narrati dal D.G. Di contro, il reclamo che genera l’odierno procedimento è fondato su mere asserzioni prive di valore probatorio, da sole non in grado di vincere la presunzione di fede privilegiata che accompagna il referto del D.G., peraltro integralmente confermato dal supplemento, privo di contraddizioni. La sanzione appare proporzionata rispetto alle condotte tenute dal calciatore.
P.Q.M.
la C.S.A.T. rigetto il reclamo e trattiene la tassa. . Delibera depositata in data 10.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 174 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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