C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 87 del 23/05/2024 – Delibera – Reclamo proposto da Caponi Christian A.S.D. avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata la squalifica per sette gare effettive – gara San Donato Tavarnelle/Casentino Academy del 28.4.2024 – Campionato U17 Regionali (C.U. n. 78 del 2.5.2024).
Reclamo proposto da Caponi Christian A.S.D. avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata la squalifica per sette gare effettive – gara San Donato Tavarnelle/Casentino Academy del 28.4.2024 – Campionato U17 Regionali (C.U. n. 78 del 2.5.2024).
Il calciatore Chrsitian Caponi militante nel San Donato Tavarnelle, è stato squalificato con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato n. 78 del 2.5.2024 in quanto “Espulso per aver spintonato un calciatore avversario a terra, di poi offendeva il D.G.. Persisteva in tale contegno offensivo, mentre si recava verso gli spogliatoi”. Reclamava in proprio il provvedimento, chiedendo l’annullamento della sanzione ovvero, in ipotesi, la riduzione della medesima, adducendo di non avere assolutamente posto in essere alcuna delle condotte attribuitegli; affermando che le medesime avrebbero dovuto essere attribuite ad altro calciatore, sostenendo dunque l’errore di persona in cui sarebbe caduto il D.G. durante gli accadimenti. Allegava video, chiedendone l’ammissione come mezzo di prova. Con supplemento tempestivamente reso su richiesta della Corte, il D.G. confermava quanto descritto nel proprio rapporto di gara, e dunque le motivazioni poste alla base della sanzione disciplinare elevata al calciatore durante le fasi di gioco. Udito in data 10.5.2024, il reclamante si riportava integralmente al proprio scritto difensivo. Si legge, nel referto gara, che “Al 50’ espellevo il n. 14 Sig. Caponi Cristian per aver spintonato con forza l’avversario su un contrasto scaraventandosi su di esso e spingendolo a terra senza procurargli nessun dolore. Durante l’innesco della rissa il soggetto mi rivolgeva con voce alterata a distanza di un metro fermato dai suoi calciatori …..”. La dinamica, come riportata in referto, non appare chiara nella descrizione degli eventi nella parte in cui si legge “spintonato con forza su un contrasto”. Tale sintesi non permette di comprendere se la spinta sia intervenuta durante un contrasto di gioco, piuttosto che in una fase subito successiva, tanto da indurre il D.G. a ripetere “Scaraventandosi su di esso e spingendolo (di nuovo?) a terra…”. Il fatto poi che il D.G. faccia riferimento all’ innesco della rissa, alla quale dunque è ragionevole ritenere abbiano partecipato altri giocatori, permette di ritenere che via sia stata una fase di particolare concitazione e che da ciò possa essere derivata anche una descrizione sommaria degli eventi in referto gara. La fede privilegiata che il referto assume rispetto a qualunque altra prova nel processo sportivo, non deve indurre a renderlo esente da attenta lettura, tutt’altro. Atteso che la Corte non può assumere il video prodotto come prova, per ricevere chiarimenti non facilmente desumibili dagli atti, ha dunque convocato il D.G. in data 17.5.2024 che ha avuto modo di meglio precisare che nel corso della gara si è verificato un contrasto di giuoco, in seguito al quale alcuni calciatori hanno creato un capannello tra loro ed intorno al D.G. stesso, che ha quindi dovuto elevare la sanzioni come refertate. Data la confusione creatasi il D.G. ammette di non poter escludere di aver commesso un errore nella rilevazione dei numeri di gara dei calciatori sanzionati. E’ su tale ultima affermazione, oltre che sui dubbi derivanti dalla sintesi che ricostruisce gli eventi in referto, che la Corte assume la propria decisione di accogliere il ricorso, evidenziando proprio come la fede privilegiata del documento venga meno in presenza dei dubbi correttamente espressi dal D.G. e derivanti dalla oggettiva confusione verificatasi al momento dell’elevazione della sanzione. Resta da rilevare a questa Corte che agli atti non si rinvengono elementi utili e idonei ad identificare soggetti ai quali attribuire le condotte descritte dal D.G. e da esso confermate anche in sede di audizione, che dunque certamente si sono verificate.
P.Q.M.
la C.S.A.T. accoglie il reclamo annullando la decisione impugnata e restituisce la tassa. Manda gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti e le indagini eventualmente ritenute necessarie. Delibera depositata in data 20.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 179 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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