C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 87 del 23/05/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito il Tesserato Romero Altamirano Josè Luis per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S..
La Procura Federale ha deferito il Tesserato Romero Altamirano Josè Luis per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S..
L’accertamento eseguito dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha appurato che in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. San Paolino Caritas, formulata in data 26.09.2023, il Calciatore Romero Altamirano Jose, di nazionalità peruviana, ha reso dichiarazione non veritiera in ordine a precedenti suoi tesseramenti presso federazioni estere. Infatti la Federazione Peruviana, espressamente interpellata, ha comunicato che il Calciatore è stato tesserato, alla data del 31.12.2010, per la Società Atletico Colegiales, affiliata della suddetta Federazione. Tale comunicazione ha indotto l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. a revocare il tesseramento concesso e ad inviare gli atti alla Procura Federale. Quell’Ufficio, espletate le necessarie formalità e dopo aver notificato l’avviso di conclusione delle indagini, ha disposto il provvedimento indicato in premessa trasmettendo gli atti a questo Tribunale che ha indicato in quella odierna la data in cui esaminare la questione, dandone formale comunicazione al Calciatore qui deferito che non è presente, per quanto formalmente avvisato. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Veronica Ottaviani, la quale, una volta aperto il dibattimento, precisa che, a seguito della notifica in data 22.02.2024 dell’avviso di avvenuta conclusione delle indagini, la Società A.S.D. San Paolino Caritas ha definito la propria posizione in applicazione di quanto disposto dall’art. 126 del C.G.S.. Chiede la conferma del deferimento per il calciatore e conseguentemente infliggergli la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara. Non essendo stata svolta dal Calciatore alcuna attività difensiva il Collegio, riunito in Camera di consiglio, così decide. Come costantemente disposto da questa Corte in casi assolutamente identici a quello in esame, è indubbia la responsabilità del Calciatore il quale, sottoscrivendo l’attestazione mendace di non essere stato mai tesserato per alcuna Federazione estera, ha violato il disposto dell’art. 40 delle NOIF ed ignorato, quindi, i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 4/1 del C.G.S., incorrendo nell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 8 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere.
P.Q.M.
il T.F.T. della Toscana (Tribunale Federale Territoriale della Toscana) infligge al Calciatore Romero Altamirano Josè Luis la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. Dichiara chiuso il procedimento.
Share the post "C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 87 del 23/05/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito il Tesserato Romero Altamirano Josè Luis per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S.."
