C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 89 del 31/05/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Polisportiva A.S.D. Migliarino Vecchiano avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. (C.U. Lucca n. 53/2024).
Reclamo proposto dalla Polisportiva A.S.D. Migliarino Vecchiano avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. (C.U. Lucca n. 53/2024).
Il provvedimento assunto dal G.S.T. così motivato, INIBIZIONE FINO AL 07/07/2024 Savallo Massimiliano (Migliarino Vecchiano) “Per condotta violenta consistita nell’aver preso per il collo, spintonato ed insultato un calciatore avversario. Sanzione aggravata per il ruolo ricoperto considerata l’età di riferimento dei calciatori. Accadimento avventuo a fine partita”, viene impugnato, nei termini, dalla Società Migliarino Vecchiano poiché erroneamente inflitto al dirigente Savallo Massimiliano anziché al dirigente Balestri David. Rileva al riguardo che l’errore commesso dal Giudice di prime cure è figlio dell’errata indicazione arbitrale contenuta nel rapporto di gara, errore che tuttavia trova origine nell’equivoco che si è creato in occasione della gara di campionato U17 Provinciali –Maschile, Girone A, disputata tra la Grifoni Soccer Academy e la Migliarino Vecchiano del 05.05.2024, quando il Savallo Massimiliano, inizialmente indicato nella distinta di gara quale dirigente accompagnatore, in corso di gara (durante l’intervallo di gara) ha invertito, per problemi fisici, il proprio ruolo con il Balestri David (che aveva invece assunto la funzione di assistente arbitrale) senza darne comunicazione al direttore di gara. Osserva, dunque, che la persona effettivamente responsabile degli addebiti contestati dal Giudice di prime cure non è, e non può essere, il Savallo Massimiliano, ma è invece il sig. Balestri David. Produce, a sostegno di quanto appena affermato, una dichiarazione a firma del sig. Talini Federico, nella sua veste di dirigente accompagnatore della società Migliarino Vecchiano, precisando inoltre che già nella fase di pubblicazione del Cu n. 53/2024 la reclamante, alla luce di quanto ‘raccontato’ dal dirigente Talini circa l’esatta dinamica dei fatti, aveva provveduto ad inviare al G.S.T. una richiesta di rettifica rammentando la sostanziale, ma informale, inversione dei ruoli tra il Savallo Massimiliano e il Balestri David durante l’intervallo di gara tra il 1° e il 2° tempo. Evidenzia altresì, a conferma dell’errata indicazione ed identificazione della Savallo anziché del Balestri, quale persona effettivamente responsabile della condotta contestata, la palese differenza somatica tra i due, come risulta dai cartellini che produce in allegato al reclamo, tale da far ritenere, senza ombra di dubbio, che l’identificazione del colpevole da parte del direttore di gara non è avvenuta de visu, ma solo in base alle risultanze contenute nella distinta di gara. Chiede, quindi, la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la declaratoria di estraneità del sig. Savallo Massimiliano in ordine ai fatti a lui addebitati con annullamento della squalifica inflitta. La Corte, investita della decisione, acquisito il fascicolo di primo grado e, in via istruttoria, di un supplemento di rapporto arbitrale in ordine ai fatti contestati, delibera la seguente decisione. Il reclamo è infondato. I motivi di doglianza sviluppati dalla reclamante attengono, in breve sintesi, all’errata individuazione della persona responsabile dei fatti avvenuti in occasione della gara, disputata il 05.05.2024, tra la soc. Grifoni Soccer Academy e la soc. Migliarino Vecchiano, valevole per il Campionato Udee 17 Provinciali. Ritiene la reclamante essere avvenuto uno scambio di persona poiché, nel corso della gara (durante l’intervallo) il dirigente accompagnatore, Vasallo Massimiliano, e l’assistente arbitrale, Balestri David, così indicati nella distinta arbitrale, si sono scambiati il ruolo omettendo di informare il direttore di gara. Da qui si sarebbe ingenerato l’equivoco e il conseguente errore dell’arbitro, per aver lo stesso individuato, erroneamente, il soggetto responsabile dei fatti avvenuti a fine gara, solo sulla base della distinta di gara e non de visu. La ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamnate viene confutata dalle dichiarazioni arbitrali, contenute nel supplemento di rapporto acquisto su richiesta della Corte, con le quali il direttore di gara conferma che “i ruoli dei dirigenti sono rimasti quelli riportati regolarmente sulla distinta della società, ovvero per tutta la gara il signor Balestri David ha svolto la funzione di assistente dell’arbitro trovandosi nella parte opposta delle panchine e il signor savallo Massimiliano la sua funzione di massaggiatore”. Precisa inoltre il direttore di gara, con affermazione netta che non lascia adito ad alcun dubbio, di essere “assolutamente convinto di aver visto il signor Savallo Massimiliano assumere a fine gara una condotta violenta, consistita nell’aver preso per il collo, spintonato ed insultato il calciatore avversario”; mentre “il signor Balestri David, in qualità di assistente, al termine della partita si trovata sul lato opposto…”. Tali nette, univoche e precise dichiarazioni consentono al Collegio giudicante di poter ritenere che non vi sia stato alcun errore nella procedura di individuazione del soggetto effettivamente responsabile dei fatti contestati, identificato dunque nella persona del dirigente Savallo Massimiliano così come coerentemente indicato sia dal D.G. nel rapporto di gara, che dal G.S.T. nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla soc. Migliarino Vecchiano; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata. Delibera depositata in data 28.5.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 184 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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