C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 90 del 06/06/2024 – Delibera – Reclamo della A.S.D. Polisportiva La Cella avverso l’ammenda di € 1.300,00 e le squalifiche di Marconi Pietro fino al 16/01/2025 e di Marconi Giorgio per 7 gare ( C.U. n. 84 del 16.05.2024).

Reclamo della A.S.D. Polisportiva La Cella avverso l’ammenda di € 1.300,00 e le squalifiche di Marconi Pietro fino al 16/01/2025 e di Marconi Giorgio per 7 gare ( C.U. n. 84 del 16.05.2024).

La Polisportiva La Cella, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate sia nei confronti dei tesserati sopra riportati che della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 12/05/2024, contro la Società Montenero. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETÀ LA CELLA DI € 1.300,00 “Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna gara e termine. Per persone estranee nel recinto spogliatoi che assumono atteggiamento particolarmente minaccioso verso gli ufficiali di gara tanto da provocare lunga sosta forzata negli spogliatoi e richiesta d'intervento della polizia di stato e militari dell'Arma dei Carabinieri.”. SQUALIFICA A MARCONI PIETRO FINO AL 16/01/2025 “Espulso per contegno blasfemo ed offese al D.G., dopo la notifica assumeva contegno irriguardoso e si rifiutava di uscire. Abbandonava successivamente il campo persistendo nel proprio comportamento. Collocatosi dietro la rete reiterava le offese verso la terna. A fine gara nella zona spogliatoi si rendeva nuovamente protagonista di frasi oltraggiose verso gli ufficiali di gara e reiterati lanci di bottiglie d'acqua pieve a circa metà,una delle quali raggiungeva un calciatore avversario.” MARCONI GIORGIO FINO AL 11/12/2020 “A fine gara rivolgeva alla terna frasi offensive ed intimidatorie. Di poi, spingeva offendeva e spingeva un dirigente avversario. Successivamente minacciava i calciatori avversari.” Nel reclamo la società desidera precisare, preliminarmente ed al solo fine di spiegare lo spirito che anima la realtà della compagine, che la vita del gruppo si fonda, quasi esclusivamente, sul volontariato e sulla autotassazione degli atleti e dei dirigenti. In tale contesto, ad avviso della ricorrente, appare condivisibile che, in una partita di playout, la squadra sconfitta e retrocessa non possa restare serena, soprattutto in presenza dell'atteggiamento ironico e di derisione assunto dagli avversari; anche il campanilismo avrebbe avuto ruolo nella vicenda poiché una squadra pisana si stava scontrando con una livornese. La gara si è tenuta all'ora di pranzo, con un caldo torrido e la distanza fra il rettangolo di gioco e gli spogliatoi ha costretto gli atleti a percorrere un lungo tragitto che però non era adeguatamente isolato poiché la zona di transito era delimitata solo da una cordicella da una parte e da un paio di transenne dall’altra con solo un dirigente del Montenero a presidiare l’area. La società si domanda in quale modo possa esserle attribuita la responsabilità dell’ingresso abusivo, per come descritto in motivazione, sul fatto che siano entrati degli estranei nella zona degli spogliatoi; lamenta il fatto che non avrebbe certo potuto impedire un'attività illecita e che le adeguate precauzioni avrebbero dovuto essere adottate esclusivamente dalla società ospitante la quale avrebbe potuto predisporre elementi fissi in grado di limitare adeguatamente le due zone. In ogni caso l'arbitro avrebbe certamente enfatizzato troppo nel referto alcuni comportamenti che per quanto ingiuriosi e sopra i toni non sono mai travalicati in tentativi di aggressione o nel danneggiamento degli impianti sportivi; non ci sarebbe mai stata nessuna spinta, nessun contatto, non sarebbero stati lanciati fumogeni, non vi sarebbe stato nessun danno alle persone, ma solo lo sfogo di qualche supporter del La Cella (comprensibile vista la retrocessione) e pertanto la sanzione di 1.300,00 € apparirebbe del tutto esorbitante rispetto al reale accadimento dei fatti. Per quanto riguarda la squalifica del giocatore Marconi Pietro segnala, in modo tranchant che, per quanto riguarda il presunto comportamento blasfemo, “il ragazzo non può aver ripetutamente bestemmiato, perché non è uno che bestemmia”; il fatto quindi che sia stato trattato come un “delinquente” lo ha profondamente turbato perché avrebbe leso la sua reputazione. In realtà l’atleta non sarebbe mai venuto a contatto con nessuno e non avrebbe tirato bottigliette che, al contrario, sarebbero state lanciate da un altro sostenitore, dopo aver scavalcato la cordicella, senza comunque sortire nessuna conseguenza poiché nessuno avrebbe denunciato nulla o presentato referti ospedalieri. Soprattutto la società scrive, in punto di prova, quanto segue “Nella descrizione che si legge al referto la Terna riferisce di essere stata costretta a stazionare negli spogliatoi; proprio per questo motivo non si comprende la descrizione di fatti accaduti esternamente quasi si potesse disporre del video registrato da una telecamera posta esternamente. Si è visto proprio Marco Mengoni tirare la bottiglietta? Si è riconosciuta la sua voce durante il secondo tempo della gara, quando gli vengono attribuite altre frasi offensive?”. Per tali ragioni, di fatto lamentando la totale estraneità del proprio tesserato, ritiene eccessiva la squalifica di circa 8 mesi. Una analoga difesa viene proposta con riferimento alle 7 giornate comminate a Marconi Giorgio. Anche in questo caso la società afferma che non sarebbe possibile che il giocatore abbia bestemmiato in quanto “non bestemmia”; le frasi erano dirette solo agli avversari e comunque in quel momento di concitazione dovuto alla retrocessione “si dice anche quello che non si pensa” ma ciò non non può essere sanzionato con 7 giornate che equivale a una squalifica di sei mesi visto il periodo estivo Il ricorso merita parziale accoglimento. La dinamica dettagliatamente descritta dal D.G. nell’originario rapporto viene ribadita nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune integrazioni – in modo assolutamente puntuale dando risposta alle deduzioni difensive. L’arbitro infatti attesta di non avere percepito nessun atteggiamento canzonatorio da parte della società Montenero che si limitava a festeggiare la vittoria nel settore occupato dai loro sostenitori. Conferma che la zona spogliatoi era delimitata “da una catena in plastica bianca e rossa che divideva gli spogliatoi dalla zona bar e dal vicino vialetto per raggiungere la tribuna”. La decisione di far intervenire sarebbe stata adottata dal Commissario di Campo “per ristabilire l'ordine pubblico nella zona di fronte agli spogliatoi data la presenza di circa 30 persone non in distinta di gara, con alcuni di questi, circa 5, che si spingevano e si offendevano reciprocamente e di alcuni tesserati della società la cella che si trovavano di fronte allo spogliatoio della società Montenero tentando di entrarvi e cercando lo scontro”. Attesta anche di non aver notato danneggiamenti o persone ferite. Per quanto riguarda Marconi Pietro scrive: “Posso affermare, con assoluta certezza, che era Marconi Pietro, da dietro la mischia, ad aver lanciato una bottiglia di un litro di acqua, piena circa metà, verso gli spogliatoi della società Montenero senza colpire nessuno poiché quando è avvenuto il primo lancio non erano presenti sostenitori e persone estranee nella zona spogliatoi, ma soltanto i tesserati. Il tutto avveniva di fronte a me e riconoscevo distintamente il Marconi, così come lo riconoscevo anche in occasione del secondo lancio, avvenuto quando nella zona spogliatoi si trovavano anche i sostenitori di entrambe le società. Confermo che Marconi Pietro lanciava nuovamente una bottiglia di un litro di acqua, piena circa metà colpendo al volto un tesserato della società Montenero che si trovava di fronte al proprio spogliatoio virgola non riuscendo però a identificare. Il tesserato colpito della società Montenero non riportava conseguenze né veniva informato da tesserati della società Montenero delle condizioni di quest'ultimo. Come specificato nel rapporto di gara, ho visionato tutto lo svolgimento dei fatti avvenuti al termine della gara all'esterno del mio spogliatoio in cui sono rientrato per pochi attimi. (Mentre controllavo la situazione, mi trovava davanti due sostenitori della società la cella che mi dicevano “ti conviene andare dentro sennò fai una brutta fine”.” Anche la posizione del calciatore Marconi Pietro viene ribadita: “Nel rapporto di gara non viene mai fatto riferimento a bestemmie riferite dal Marconi Giorgio. Per quanto riguarda le frasi minacciose rivolte agli avversari “vi ammazzo tutti” non posso confermare che queste venivano proferite in risposta a sfottò degli avversari perché non ne udivo alcuno. Confermo infine che il Marconi Giorgio spingeva con entrambe le mani sul petto l'addetto all'arbitro della società Montenero, [...] che si trovava di fronte alla porta e nel contempo gli urlava contro “fammi passare bastardo”.” Occorre specificare, che tutti i fatti evidenziati dall’arbitro sono stati ribaditi, sia come allegati al rapporto di gara sia come nuovi supplementi, da parte dei due assistenti che hanno fornito un quadro collimante a quello del D.G., con le specifiche di quello che avevano potuto percepire direttamente (come, ad esempio gli insulti e le minacce dei tifosi durate per tutto il secondo tempo e il successivo comportamento aggressivo che li ha costretti a rifugiarsi nello spogliatoio). Inutile dettagliare la bestemmia (una sola) e le reiterate e plurime offese e minacce di Pietro Marconi e di Giorgio Marconi - al quale non è mai stata contestata la bestemmia - ma appare evidente la pervicacia di entrambi gli atleti nel continuare ad adottare un contegno illecito ed inurbano per un considerevole lasso temporale. Dunque, in considerazione del valore probatorio delle dichiarazioni arbitrali (tre nel caso concreto) non appaiono condivisibili le ipotesi di erronea identificazione del Marconi Pietro o il tentativo di declassare a mere proteste il comportamento incivile e contrario alle norme Federali di entrambi gli atleti i quali, al netto di qualsiasi valutazione morale del tutto estranea al procedimento sportivo, devono essere adeguatamente sanzionati. Entrambe le squalifiche, esaminate con riferimento ai singoli addebiti contestati, appaiono congrue sol che le si rapporti con le conseguenze che il Codice di Giustizia Sportiva prevede in caso di una singola ingiuria rivolta contro il D.G.. Anche per quanto concerne l'ammenda comminata alla società occorre rilevare che il tentativo di ridimensionare il rapporto arbitrale - con riferimento ai fatti avvenuti dinanzi agli spogliatoi e al concreto pericolo di incolumità fisica subito dalla Terna arbitrale - appare non veritiero. I fatti riferiti dai tre ufficiali di gara trovano conferma non solo nelle nella fede privilegiata loro conferita ma anche su un elemento oggettivo: quando le autorità di Pubblica Sicurezza sono intervenute, cioè circa 40 minuti dopo la chiamata del Commissario di Campo, si sono presentati tre poliziotti e tre carabinieri (verosimilmente due pattuglie dell’arma e due della Polizia di Stato). L’arbitro poi, dopo la doccia, ha potuto vedere che era sopraggiunta una altra camionetta della Celere con circa 10 agenti. E’ verosimile dunque che anche altri soggetti, magari del pubblico, abbiano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con ciò confermando che la situazione destava allarme e che i comportamenti assunti dai giocatori del La Cella e dalla tifoseria fossero percepiti come un oggettivo pericolo. Esiste però nel reclamo una deduzione che appare condivisibile e cioè il fatto che le inadeguate precauzioni adottate dalla squadra ospitante possano aver non dissuaso ma anzi facilitato l’ingresso dei propri tifosi (come di quelli locali) nelle zone che avrebbero dovuto essere loro precluse. Questa mancanza, per la quale la società Montenero è stata sanzionata, appare mitigare, assieme alla inesistenza di danneggiamenti e di conseguenze fisiche, la responsabilità della società con corretta mitigazione dell’ammenda comminata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando l’ammenda a carico della società in € 1.000,00 (anziché 1.300,00), rigetta nel resto e dispone la restituzione della relativa tassa. Delibera depositata in data 03.06.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 188 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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