C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 98 del 27/06/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti tesserati: – Nesi Francesco, tesserato all’epoca dei fatti per la Società Policras Sovicille, al quale viene imputata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 del C.U. n. 1 del S.G.S. nonché dall’art. 39, lettera Gc), del Regolamento del Settore Tecnico; – Andreani Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente della Società Policras Sovicille, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4 del C.G.S. posto in relazione all’art. 23 N.O.I.F e all’art 2 del C.U. n.1 del S.G.S. ed al già richiamato art. 39, lettera Gc), del Regolamento Tecnico; – La Società Policras Sovicille, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti tesserati: - Nesi Francesco, tesserato all’epoca dei fatti per la Società Policras Sovicille, al quale viene imputata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 del C.U. n. 1 del S.G.S. nonché dall’art. 39, lettera Gc), del Regolamento del Settore Tecnico; - Andreani Maurizio, all’epoca dei fatti Presidente della Società Policras Sovicille, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4 del C.G.S. posto in relazione all’art. 23 N.O.I.F e all’art 2 del C.U. n.1 del S.G.S. ed al già richiamato art. 39, lettera Gc), del Regolamento Tecnico; - La Società Policras Sovicille, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S..

Una segnalazione, sottoscritta con uno pseudonimo, avente ad oggetto la mancanza del titolo federale richiesto per potere esercitare l’attività di allenatore in talune Società operanti nell’ambito della Delegazione Provinciale di Siena – indicate unitamente ai Dirigenti responsabili – ha indotto la Procura Federale a porre in essere un’approfondita indagine avente per oggetto, in modo specifico, le Società che il medesimo esposto indicava. Al termine dell’istruttoria l’Ufficio Inquirente ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini agli odierni deferiti, unitamente alla Società Chiantigiana e ai suoi Dirigenti. Rilevato che: - la Società Chiantigiana ed i suoi Dirigenti responsabili hanno chiesto ed ottenuto la definizione del contesto a loro carico in applicazione del disposto dell’art. 126 del C.G.S.; - l’Ufficio requirente, dopo aver disposto la separazione dal presente contesto della posizione delle Società A.S.D. Monteriggioni e Unione Polisportiva Poggibonsese nonché dei suoi Dirigenti responsabili delle violazioni, accertata l’inerzia dei Tesserati della Società Policras Sovicille a fronte della comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini, ha disposto il deferimento dei Tesserati indicati in premessa, trasmettendo gli atti dell’istruttoria compiuta a questo Tribunale. Fissata la data odierna per l’esame della vertenza e datane comunicazione alle parti, questo Collegio accerta la presenza della Procura Federale tramite il Sostituto, Avvocato Veronica Ottaviani. Sono assenti i Tesserati e l’Ente deferito i quali hanno prodotta tempestiva memoria a cura del difensore, ritualmente nominato con procura, il quale, in quel contesto, ha dichiarato di non poter essere presente per imprescindibili impegni. Con detto atto la Società ed i deferiti contestano l’atto di deferimento sulla base di due eccezioni: - inammissibilità e/o improcedibilità dell’atto di deferimento; - infondatezza del medesimo. Aperto il dibattimento l’Avvocato Ottaviani si riporta agli atti istruttori affermando preliminarmente che gli elementi che dimostrano l’avvio delle indagini risultano per tabulas. Con riferimento invece al merito rileva che il deferimento trae origine dalla contestazione relativa al fatto dell’aver consentito di allenare ad un soggetto privo di titolo. Ritiene quindi che il Collegio debba accogliere l’atto di incolpazione e chiede che, riaffermatane la fondatezza, questo Collegio infligga le seguenti sanzioni: - Nesi Francesco, Dirigente, inibizione per mesi 4 (quattro); - Andreani Maurizio, Presidente, inibizione per mesi 4 (quattro); - Società Policras Sovicille, ammenda di € 600,00 (seicento). Conclusa la fase dibattimentale il Collegio, riunito in Camera di consiglio, decide. Le eccezioni sollevate dalla difesa con la memoria depositata sono fondate. Con la prima la Società e i Tesserati deferiti contestano la “ inammissibilità e/o improcedibilità” del deferimento facendo espresso riferimento all’art. 118, c. 2, del C.G.S. il quale esclude la possibilità che la Procura Federale possa avviare il procedimento nel caso di segnalazione anonima. L’esposto in questione reca in calce, in luogo della firma, l’allocuzione “Grillo parlante”, frase non idonea ad identificare l’autore della segnalazione. L’art. 118 richiamato afferma in modo inequivocabile che:”………. 2) Il Procuratore prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.” La tassatività della norma ha trovato una qualche attenuazione nell’interpretazione giudiziale della C.F.A. la quale ha precisato che la denuncia anonima possa essere presa in considerazione dalla Procura Federale solo a seguito di una attività pre-procedimentale dalla quale scaturisca il convincimento proprio dell’organo inquirente sulla sussistenza e veridicità dei fatti di cui si è venuti a conoscenza in maniera anonima. Di questa attività pre-procedimentale deve essere data evidenza della sua effettuazione in data precedente all’iscrizione nel registro dei procedimenti. Detto principio nel caso di specie è stato disatteso dalla Procura federale la quale ha addotto motivazioni generiche delle quali non ha fornito alcuna evidenza (quali sono le “fonti aperte” consultate, in quale data è stata effettuata la consultazione, quale il loro contenuto). L’accoglimento della eccezione di improcedibilità del deferimento non preclude al Collegio di esaminare il contenuto del secondo motivo di impugnazione. Il Collegio esaminata la documentazione in atti, premesso che è del tutto irrilevante, trattandosi di un mero errore di trascrizione, l’indicare l’atto di incolpazione la violazione dell’art. 2, anzi che dell’art. 1, del C.U. n. 1 - 2023 /2024 del S.G.S., osserva che l’art.1 sopra richiamato, con riferimento alla categoria “esordienti” rientrante nell’attività di “base”, prevede la necessaria presenza di un allenatore avente la qualifica federale UEFA. Norma che trova fondamento nell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico alla lettera Ga), con la quale viene precisato, alla lettera Gc), che deve trattarsi di un tecnico iscritto nei ruoli UEFA PRO, UEFA A, UEFA B. La norma quindi non prevede il sussistere dell’obbligo di tesserare un allenatore per ciascuna delle squadre che nella Categoria esordienti sono:” Esordienti misti, Esordienti primo anno, Esordienti secondo anno. (C.U. n. 1 S.G.S.). Sempre dall’esame degli atti emerge che la Società Policras Sovicille ha tesserato un Allenatore di Base con qualifica 12 (U.E.F.A. B). Nessuna violazione può conclusivamente essere addebitata alla Società ed ai suoi Tesserati per cui il deferimento non merita accoglimento.

P.Q.M.

il T.F.T. (Tribunale Federale Territoriale) della Toscana respinge il proposto deferimento. Il procedimento è chiuso.

 

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