C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 02/08/2024 – Delibera – Deferimento Procura Federale nei confronti di GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919 e Pier Giorgio Aprili quale Presidente, Alessandro Barontini dirigente e Mirko Gabrielli calciatore

Deferimento Procura Federale nei confronti di GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919 e Pier Giorgio Aprili quale Presidente, Alessandro Barontini dirigente e Mirko Gabrielli calciatore

Con atto di deferimento del 24 giugno 2024 la Procura Federale deferisce al Tribunale Federale Territoriale della Toscana i soggetti indicati in epigrafe, per la violazione degli artt. 4 comma 1 in via autonoma e in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 21 co. 1 e 2 del CGS per aver consentito e comunque non impedito alla società, il presidente ed il dirigente accompagnatore al calciatore Mirko Gabrielli di partecipare nelle file della medesima società a 15 gare del campionato di promozione, nonostante che detto calciatore dovesse scontare una giornata di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con C.U. n. 78 del 20\4\2023 dal CRT Toscana. All’udienza del 26 luglio 2024 avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana così composto: - AVV. RAFFAELLO NICCOLAI Presidente - AVV. PIETRO VILLARI Componente - AVV. SILVIA CRISTALLI Componente - SIG. RENZO COLI Segretario Sono comparsi: l’Avv. Giulia Barsotti del Foro di Carrara in rappresentanza di tutti gli indagati nonché il signor Alessandro Barontini personalmente. l’Avv. Veronica Ottaviani sostituto procuratore federale. Dopo una breve relazione da parte del Presidente e la ricostruzione dei fatti e delle prove acquisite dalla Procura Federale nel corso delle indagini, il sostituto Procuratore Federale chiede applicarsi per i soggetti deferiti le seguenti sanzioni: Al signor Pier Giorgio Aprili in qualità di presidente della GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919 per responsabilità oggettiva, mesi 17 di inibizione; al signor Alessandro Barontini dirigente accompagnatore della medesima società sottoscrittore delle distinte di gara a cui ha partecipato il calciatore in posizione irregolare,17 mesi di inibizione; al signor Mirko Gabrielli calciatore per aver partecipato a 15 gare del campionato in posizione irregolare, 17 giornate di squalifica; Alla società GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919, 15 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2024- 25 eì € 1.000,00 di ammenda. Data la parola al difensore questi nel riportarsi alla memoria tempestivamente depositata, in via generale e sistemica, si duole della mancanza di un sistema che possa in quale modo allertare le società, all’inizio di ogni stagione sportiva, di quali siano i giocatori che ancora debbano scontare una squalifica, in modo da consentire alle società di non incorrere in errori come nel caso di specie, laddove una mera svista, senza alcuna connotazione dolosa, pregiudica o rischia di pregiudicare un intero campionato. Nel merito, essendo la violazione provata documentalmente, non può contestarla nell’an, ma in tema di quantum ritiene le richieste della Procura eccessive e sproporzionate sia in relazione ai fatti, sia in relazione ai benefici che possa averne tratto la società durante il campionato, ed alla buona fede di tutti gli indagati. In tal senso, chiede applicarsi un criterio sanzionatorio non punitivo, connotato da ragionevolezza oltretutto in un caso, come quello di specie, in cui il codice non prevede una sanzione tipica. Chiede poi che la eventuale sanzione di penalizzazione venga comminata per la stagione conclusa e non nella prossima 2024-25, infatti ritiene che la posizione irregolare del calciatore Gabrielli abbia già avuto conseguenze rilevanti nella stagione appena conclusa e quindi, che il criterio di afflittività sarebbe comunque rispettato. I fatti oggetto del giudizio non sono contestati, e la posizione irregolare del calciatore Gabrielli in tutte le gare elencate nell’atto di deferimento non è in discussione. La doglianza della difesa degli indagati circa una carenza sistemica per la mancanza di segnalazione di squalifiche da scontarsi all’inizio della stagione sportiva, è irrilevante. E, del resto, le società con un minimo di attenzione hanno tutti gli strumenti per verificare la posizione di ogni singolo calciatore all’inizio della stagione, ed il calciatore deve avere buona memoria delle sanzioni ricevute sul campo e dopo dal giudice sportivo, sia che si tratti di campionate che di playoff (che hanno regole sanzionatorie diverse, ma comunque ben note a tutti i tesserati ed alle società). La buona fede di tutti deferiti è innegabile, ma può fungere da mera attenuante e, ovviamente, non da scriminante. Quanto sostenuto dalla difesa sulla proporzionalità e ragionevolezza è condivisibile, soprattutto nel caso di specie laddove la posizione irregolare del calciatore sia frutto di un mero errore non connotato da dolo e non sia legata a problemi di tesseramento, ma ad una squalifica di una giornata non scontata. In tale senso, in punto di quantum, le richieste della Procura Federale non risultano congrue e, francamente, non in linea con quanto da sempre deliberato da questo Tribunale ed in genere dagli altri organi deliberanti. A tal proposito una recente pronuncia della CFA del 2\6\2023 afferma:” è necessario che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema; nella difformità dei precedenti, anche del Collegio di garanzia dello sport, è indispensabile - in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e in omaggio a un onere di coerenza - porsi nel solco delle più recenti, e confrontabili, decisioni della Corte federale d’appello (in particolare: C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023); in definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro; tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, C.G.S., in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore; tuttavia, la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative; alla luce del carattere equitativo del processo sportivo (“[l]a Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati”: C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023), risulta congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30%; più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%. (CFA, SS.UU., n. 67/2022/2023)”. Alla luce della pronuncia testè citata, appare che l’equità sia, in concreto, il criterio migliore per approcciare fattispecie come quella in esame. Tale criterio, in assenza di sanzioni tipiche previste, e senza indulgere a facili ed inique addizioni di pena, consente di addivenire ad una sanzione severa ma non sproporzionata alla gravità dei fatti ed alle utilità conseguite con i comportamenti scorretti. La sanzione della penalizzazione in classifica, deve essere scontata nella prossima stagione sportiva, non rispondendo al principio di afflittività, se fosse comminata nella stagione sportiva appena conclusa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi in camera di consiglio, per le violazioni degli Artt. 4 comma 1, 45 comma 1 e 21 commi 1 e 2 CGS Infligge le seguenti sanzioni: - Pier Giorgio Aprili Presidente della GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919 per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti contestati: inibizione di mesi 8; - Alessandro Barontini quale dirigente accompagnatore: inibizione di mesi 8; - Mirko Gabrielli calciatore: squalifica giornate 8; -alla GSD FC Lunigiana Pontremolese 1919, per i medesimi fatti: 10 punti di penalità da scontarsi nella stagione 2024-25 e € 1.000,00 di ammenda

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