C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 14 del 03/09/2024 – Delibera – Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di: – Stefano Conti cui viene addebitata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, consentito a Società non affiliata alla F.I.G.C. di acquisire illegittimamente il titolo sportivo di titolarità della società Armando Picchi Calcio srl dallo stesso rappresentata; – la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Conti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di: - Stefano Conti cui viene addebitata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, consentito a Società non affiliata alla F.I.G.C. di acquisire illegittimamente il titolo sportivo di titolarità della società Armando Picchi Calcio srl dallo stesso rappresentata; - la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Conti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Il provvedimento descritto in epigrafe trae origine dalla nota Prot. 2163/883pfi23-24/PM/rn della Segreteria generale della F.I.G.C., indirizzata alla Procura Federale, con la quale si denunciava il mancato adempimento da parte della Società Armando Picchi Calcio s.r.l. all’invito rivoltole a ripristinare in capo alla stessa ogni titolarità del titolo sportivo concesso in locazione alla Società Picchi Calcio SSDRL con pattuizione mediante atto notarile. Tale invito, rimasto senza esito, veniva reiterato con formale atto di diffida anch’esso disatteso. La Procura Federale, previa opportuna istruttoria, i cui esiti sono stati comunicati alla Società con l’avviso di conclusione delle indagini notificato in data 13.06.2024, ha disposto il presente deferimento trasmettendo gli atti a quest’Ufficio. Fissata l’udienza di trattazione per la data odierna il Collegio prende atto della presenza di: - Stefano Conti in proprio e quale legale rappresentante della Società Armando Picchi Calcio srl . assistito dal legale di fiducia; - la Procura Federale in persona del Sostituto Procuratore Avvocato Veronica Ottaviani. In apertura di dibattimento il legale di parte comunica al Collegio di aver raggiunto con la Procura Federale l’accordo previsto dall’art. 127 del C.G.S. e deposita il verbale debitamente sottoscritto da entrambe le parti. Il Collegio, esaminata la proposta, rilevata la corretta qualificazione dei fatti, ritenute congrue le sanzioni concordate, la accoglie e ne dispone l’applicazione come da parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T.) in accoglimento della proposta formulata infligge ai soggetti deferiti le sanzioni che di seguito si indicano: - al Presidente della Società, Stefano Conti, inibizione a ricoprire incarichi federali per la durata di mesi 2 (due); - alla Società Armando Picchi Calcio s.r.l. ammenda di € 2.000,00 (duemila). Dichiara chiuso il dibattimento.
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