C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Piombino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Casalini Alessandro. (C.U. nn. 21 del 19.09.2024)
Reclamo proposto dalla società Atletico Piombino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del tesserato Casalini Alessandro. (C.U. nn. 21 del 19.09.2024)
La società SSD Atletico Piombino ARL reclama avverso la sanzione di cui al CU n. 21 del 19.09.2024 della squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Alessandro Casalini che, espulso per avere offeso il DG, uscendo dal terreno di gioco, si rivolgeva in maniera irriguardosa all’arbitro. Nel reclamo dispiegato si chiede la riduzione della comminata sanzione in quanto la condotta tenuta dal calciatore, confermata dalla reclamante medesima, non sarebbe stata altro che irriguardosa nei confronti del DG, non offensiva e priva dei connotati della minaccia. La società non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Già nel referto arbitrale il DG ha descritto, in modo puntuale ed esente da censura, la condotta tenuta dal calciatore, riportando precisamente le frasi offensive dal medesimo proferite ai suoi danni. Ai fini di un approfondimento istruttorio, il promosso reclamo è stato trasmesso all’arbitro che, nel supplemento, non ha potuto che ribadire quanto già indicato nel referto, con dovizia di particolari, aggiungendo anche che, al termine di quanto occorso, lo stesso calciatore avrebbe ammesso di avere esagerato. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, non sussiste alcun dubbio in ordine alla condotta offensiva tenuta dal Casalini nei confronti dell’arbitro. In merito al quantum, detta condotta merita di essere sanzionata ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS, conformemente a quanto operato dal Giudice di prime cure, con la squalifica per cinque gare effettive, in quanto trattasi di comportamento offensivo reiterato nei confronti dell’ufficiale di gara, cui deve sommarsi la sofferta espulsione, come tali meritevoli della sanzione inflitta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 07.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 01 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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