C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Viene posto in discussione il deferimento n. Prot. 5930/909 pfi 23-24 PM/ fda emesso in data 3 settembre 2024 dalla Procura Federale a carico di: S.S.D.R.L.MASSESE 1919 per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 6 comma 3 e 26 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art.62 comma 1 N.O.I.F.

Viene posto in discussione il deferimento n. Prot. 5930/909 pfi 23-24 PM/ fda emesso in data 3 settembre 2024 dalla Procura Federale a carico di: S.S.D.R.L.MASSESE 1919 per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 6 comma 3 e 26 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art.62 comma 1 N.O.I.F.

La Procura Federale deferisce la società Massese 1919 S.S.D. R.L. per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 6, comma 3 e 26, comma 1 del C.G.S., nonché dell’art. 62 comma 1 delle N.O.I.F. per avere i propri sostenitori, al termine della gara Pro Livorno 1919 Sorgenti s.r.l. - Massese 1919 S.S.D. R.L. valevole per il girone A del campionato di Eccellenza, costretto gli autisti dei pullman che li stavano conducendo alla stazione di Livorno ad arrestare i mezzi nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo “Magnozzi” di Livorno nel quale si è disputato l’incontro; gli stessi sostenitori, poi, sono scesi dai pullman forzandone le porte e sono entrati in contatto coi i sostenitori della U.S. Livorno 1915 scontrandosi frontalmente con gli stessi armati di catene e bastoni, con reciproco lancio di oggetti tra i quali pietre, bastoni ed un sacco di rifiuti, nonché con vicendevoli colpi inferti con aste e bastoni. La società Massese 1919 S.S.D. R.L., ricevuto l’atto di deferimento si è ritualmente costituita nel giudizio domestico a mezzo del proprio legale. Le tesi difensive si possono distinguere in una prima contestazione di rito ed una seconda di merito. -Quanto alla contestazione di rito. La società incolpata contesta la violazione dell’art. 93 del C.G.S. in relazione alla tempistica di convocazione della parte incolpata sostenendo che l’atto di deferimento è datato 03/09/2024 mentre l’udienza è stata fissata per il giorno 11/09/2024 quindi ben oltre i trenta giorni rituali previsti dal C.G.S. Sostiene infine, seguendo le norme Federali che tutti i termini devono considerarsi perentori. Conclude sul punto chiedendo la improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 93 primo comma del CGS. -Quanto al merito. La difesa della parte incolpata rileva che l’Ordine Pubblico, relativamente agli avvenimenti sportivi, è onere della squadra ospitante, mentre la Massese 1919 S.S.D. R.L. si trovava in trasferta, quindi questo onere avrebbe dovuto gravare sulla società ospitante ovvero la Pro Livorno 1919 Sorgenti. Ritiene inoltre che i fatti scritti sono di lieve entità e comunque invoca le attenuanti generiche. Chiede di essere presente in udienza. Il giorno 11/10/2024 si è tenuta l’udienza. In via preliminare, il Collegio ha ritenuto corretto esaminare l’eccezione di rito presentata della difesa della parte incolpata e, riunitosi in Camera di Consiglio ha respinto l’eccezione de qua. Rientrate le parti in udienza è stata data la parola al rappresentante della Procura Federale il quale ha confermato tutti i capi di imputazione mossi nei confronti della Massese 1919 S.S.D. R.L. concludendo con la richiesta di €. 1.000,00 di ammenda. Il difensore della parte incolpata ha sostanzialmente ribadito le tesi portate nell’atto difensivo, sottolineando che l’Ordine Pubblico non era a carico della sua assistita, che i fatti sono di lieve entità, invocando comunque le attenuanti generiche. Licenziate le parti il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana è passato in decisione. -Quanto all’eccezione preliminare il Collegio rileva un errore, sicuramente materiale, relativamente alle date indicate dal difensore nella sua comparsa, in quanto, sicuramente, la data 11/09/2029 deve leggersi come 11/10/2024 ovvero la data in cui si è tenuta l’udienza. In tema di perentorietà dei termini invocati dalla predetta difesa, il Collegio si riporta ad una decisione giurisprudenziale della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, ovvero alla sentenza n. 23 del 28/09/2020 - Stagione sportiva 2020/2021 che, in tema di perentorietà dei termini ha enunciato il seguente principio: “Ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’art. 44 comma 6 dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’art. 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1 primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato”. Orbene, se è vero, come è vero, comunque per stessa ammissione della difesa della Massese 1919 S.S.D. R.L. l’atto del deferimento è datato 03/09/2024 e l’udienza è stata fissata e tenuta in data 11/10/2024, il principio enunciato da parte della CFA a Sezioni Unite trova la sua esatta collocazione. Non solo, la parte incolpata ha redatto le sue difese anche nel merito, a testimonianza che il diritto di difesa, al di là dei termini, è stato ampiamente garantito. -Quanto al merito. I fatti ascritti sono conclamati e l’averli ritenuti di lieve entità rientra nella facoltà difensiva, mentre, dalle risultanze documentali, si legge ben altro. Non solo, ma deve essere esclusa la responsabilità della società ospitante in quanto gli scontri non sono avvenuto con la propria tifoseria, ma con quella di altra società. IL Collegio, pertanto d si trova concorde con la Procura Federale nell’escludere una responsabilità della società Pro Livorno Sorgenti. Nella produzione documentale si legge poi che i sostenitori della Massese 1919 S.S.D. R.L. si trovavano già sui pullman che avrebbero dovuti trasportarli alla stazione ferroviaria e sono stati proprio i citati a chiede di fermarsi forzando le porta dei mezzi. Allo stato pertanto il Collegio ritiene affermata e conclamata la responsabilità della società Massese 1919 S.S.D. R.L. coma da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana in accoglimento del deferimento da parte cella Procura Federale condanna la società Massese 1919 S.S.D. R.L. 1919 S.S.D. R.L. al pagamento di una ammenda che viene definita in €. 1.000,00.

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