C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Roccastrada in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. in relazione all’esito della gara Roccastrada – Castiglionese. (C.U. n. 26 del 3.10.2024 ).

Reclamo proposto dalla società Roccastrada in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. in relazione all’esito della gara Roccastrada – Castiglionese. (C.U. n. 26 del 3.10.2024 ).

La società Polisportiva Roccastrada reclama, chiedendone la sostanziale riforma, avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. 26 del 3.10.2024 con la quale, in accoglimento del ricorso promosso dalla società Castiglionese, è stata inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver impiegato nella partita del 15.9.2024 il calciatore Francesco Vacchiano senza averne titolo: a quella data, infatti, egli non aveva scontato la squalifica di una gara comminatagli per recidiva in ammonizione con CU n. 53 del 15.5.2023 dalla Delegazione Provinciale di Grosseto. A fondamento del dispiegato reclamo deduce la società che nell’aver impiegato il calciatore senza averne titolo, fatto ammesso dalla reclamante stessa, non sarebbe stato comunque leso il principio di effettività o afflittività posto a fondamento della norma che sancisce la squalifica del giocatore, essendosi la partita incriminata conclusa con il risultato di 7-1 in favore della reclamante. Osserva quest’ultima che, se la ratio della norma è infatti quella di evitare che una gara possa essere inficiata dalla presenza di un giocatore squalificato, l’aver fatto giocare il Vacchiano per soli 50 minuti della partita, non potrebbe aver inciso in modo decisivo sul risultato della stessa, che ha visto la vittoria schiacciante del Roccastrada. Fa rilevare altresì quest’ultima che il calciatore, pur sanzionato nel campionato Provinciale di Terza Categoria, dovrebbe scontare la squalifica nel campionato Regionale di Seconda Categoria, ciò in spregio al principio della separazione delle competizioni secondo cui la squalifica deve essere scontata nella categoria e nella competizione ove il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. La società ha fatto richiesta di essere udita. All’udienza del 11.10.2024 presenti il Presidente ed il legale della società reclamante, quest’ultimo si riportava al reclamo promosso, chiedendo l’omologazione del risultato della partita o, in denegata ipotesi, la ripetizione della gara. Il reclamo non merita accoglimento. È acclarato agli atti, oltre che pacificamente ammesso dalla stessa reclamante, che il calciatore Vacchiano non avrebbe dovuto prendere parte alla partita disputatasi in data 15.9.2024 fra la società reclamante e la Castiglionese in quanto squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione con CU n. 53 del 15.5.2023 dalla Delegazione Provinciale di Grosseto e relativa all’ultima giornata del Campionato di Terza Categoria quando il calciatore militava nella Virtus Amiata N.A. In contrario non può essere invocato il principio di afflittività della sanzione essendo innegabile che il calciatore squalificato abbia comunque giocato per 50 minuti della partita senza averne titolo: la sua presenza ha influito sull’esito della disputa che, quindi, non può dirsi svolta in modo regolare. Parimenti priva di pregio è la doglianza relativa all’asserita violazione del principio della separazione delle competizioni: il giocatore è stato sanzionato nell’ultima giornata di Campionato di Terza Categoria ed il primo momento utile per scontare la sanzione ricevuta con CU n. 53 del 15.5.2023 dalla Delegazione Provinciale di Grosseto era pertanto la prima partita giocata il 15.9.2024 dalla reclamante contro la Castiglionese. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 21, comma 6 CGS, “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 14.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 13 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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