C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Marginone 2000 in opposizione al provvedimento di squalifica per 3 (tre) gare assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Conte Luca. (C.U. n. 23 del 26.09.2024 ).
Reclamo proposto dalla Marginone 2000 in opposizione al provvedimento di squalifica per 3 (tre) gare assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Conte Luca. (C.U. n. 23 del 26.09.2024 ).
La Società reclamante, pur non negando il fatto storico in sé, tuttavia deduce un antefatto secondo il quale, durante la gara, il calciatore, in qualità di capitano, si sarebbe rivolto al D.G. per chiedere spiegazioni circa una sua decisione, ricevendo da quest’ultimo una risposta dal tenore irriguardoso. Evidenzia inoltre che la frase irrispettosa pronunciata dal calciatore non sarebbe stata udita direttamente dal D.G., bensì da uno dei due Assistenti, il quale, passando accanto allo spogliatoio del Marginone, avrebbe appunto udito la frase in questione; conseguentemente gli Ufficiali di Gara avrebbero chiesto al dirigente ufficiale della Società Marginone 2000 di identificare il colpevole della frase. In ragione di ciò, si sarebbe presentato nello spogliatoio arbitrale il signor Luca Conte, quale effettivo responsabile, il quale avrebbe cercato di spiegare il proprio stato d’animo e si sarebbe scusato per l’accaduto. Ciò premesso, la Società reclamante, ritenendo eccessiva la sanzione anche in relazione a precedenti decisioni aventi ad oggetto casi simili e ritenendo altresì doversi applicare delle circostanze attenuanti (sia per la presunta provocazione dell’Arbitro, sia per le scuse che comunque il calciatore avrebbe porto agli ufficiali di gara), richiede la riduzione della squalifica. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente il contenuto del rapporto arbitrale, negando di aver pronunciato nei confronti del calciatore la frase che gli è stata attribuita, infine nulla dice circa le presunte scuse ricevute dal signor Conte. Il reclamo deve essere respinto. Sul punto è appena il caso di ricordare che il novellato art. 36 del C.G.S. 1. prevede, come sanzione minima, la squalifica di 4 giornate per quei calciatori responsabili di condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Condotta tra le quali inequivocabilmente rientra anche quella, ammessa dalla stessa Reclamante, posta in essere dal signor Conte con la pronuncia della frase refertata. Per di più, nel caso di specie, tale sanzione minima dovrebbe essere aggravata in quanto il calciatore rivestiva anche la qualifica di capitano. Sulla base di tale premessa, la sanzione inflitta dal G.S.T. risulta già sensibilmente inferiore a quella che in astratto avrebbe potuto essere comminata. Di guisa che, ammesso e non concesso che nel caso di specie fossero applicabili le circostanze attenuanti invocate dalla Reclamante (ad avviso del Collegio, peraltro, viste le risultanze degli atti ufficiali sussistono numerosi dubbi in proposito), stante la determinazione, fin troppo mite, della squalifica operata dal G.S.T. è di palmare evidenza l’impossibilità di una ulteriore riduzione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa. Delibera depositata in data 14.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 06 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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