C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Tregozzano in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Arezzo a carico del calciatore Marraghini Tommaso. (C.U. n.12 del 2.10.2024 ).

 

Reclamo proposto dalla Società Tregozzano in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Arezzo a carico del calciatore Marraghini Tommaso. (C.U. n.12 del 2.10.2024 ).

La società Tregozzano, con comunicazione pec del 4.10.2024, delle ore 11,51, inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S. di Arezzo pubblicata con il C.U. n. 12 del 2.10.2024, con la quale era stata inflitta al calciatore Marraghini Tommaso la squalifica di 6 (sei) gare, con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione, alla notifica applaudiva il D.G. in segno di scherno, sanzione aggravata in quanto capitano”. Con successiva comunicazione pec del 7.10.2024 inviata alle ore 20.31, la società Tregazzano ha depositato l’atto di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo provinciale sopra riportata La Corte rilevato che l’atto di reclamo è riportato all’interno della citata pec, non in allegato, risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, il reclamo dalla società Tregazzano, alla comunicazione pec del 7.10.2024, appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Tregazzano mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S.. Delibera depositata in data 14.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 10 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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