C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 17/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Berardenga in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. a carico dei tesserati Borgheresi Giulio, Casini Cesare e della società. (C.U. n. 23 del 26.09.2024)
Reclamo proposto dalla società Berardenga in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.T. a carico dei tesserati Borgheresi Giulio, Casini Cesare e della società. (C.U. n. 23 del 26.09.2024)
La Polisportiva Berardenga, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate sia nei confronti dei tesserati sopra riportati che della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 22/09/2024, contro la Nuova Polisportiva Serre. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: CASINI CESARE FINO AL 11/12/2020 “Per aver offeso il D.G.”. SQUALIFICA A BORGHERESI GIULIO FINO AL 10/11/2024 “Espulso per doppia ammonizione, entrambe per proteste. Dopo la notifica offendeva il D.G. e ritardava l'uscita dal terreno di gioco. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. AMMENDA ALLA SOCIETÀ BERARDENGA DI € 500,00 “Per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e organi arbitrali gara e termine.”. Nel reclamo la società argomenta le singole sanzioni nei seguenti termini: - Il giocatore Casini dopo aver subito un fallo di gioco (fischiato colpevolmente in ritardo dal D.G.) avrebbe avuto un gesto di stizza verso il giocatore avversario ma non avrebbe assolutamente detto nulla contro l'arbitro anche perché si trovava almeno a 25 m di distanza e, forse per tale ragione, il D.G. si sarebbe confuso. - Il giocatore Borgheresi, espulso a pochi minuti dalla fine della gara dopo la concessione di un rigore molto dubbio assegnato alla squadra avversaria, si sarebbe certamente avvicinato con vivacità chiedendo spiegazioni ma senza mai travalicare in espressioni ingiuriose; al contrario sarebbe stato proprio il D.G. a rivolgersi a lui con un’inaccettabile arroganza, palesata nel corso dell’intero incontro, senza nemmeno accorgersi inizialmente della doppia ammonizione. Alla notifica dell’espulsione, sollecitata dagli avversari, il capitano avrebbe protestato vivacemente con le mani sulla testa e si sarebbe incamminato fuori dall'area di rigore. Le offese trascritte e mai pronunciate, ad avviso della società, rappresenterebbero solo il tentativo dell'arbitro di giustificare una conduzione della gara disastrosa. - Con riferimento alla multa non vengono smentite le proteste e qualche offesa da parte del pubblico ma la società evidenzia il tentativo dell'arbitro di penalizzarla; infatti avrebbe omesso di riferire che, in almeno due occasioni, si sarebbe avvicinato alla rete fissando a lungo il pubblico in gesto di sfida ovviamente con ciò esacerbandone gli animi. I soggetti responsabili, identificati dal D.G. tramite i colori sociali sarebbero stati solo giocatori infortunati che, conoscendo benissimo le sanzioni adottabili nel loro confronti, si sarebbero ben guardati dall'offenderlo. Un’unica persona, vestita con abiti civili, sarebbe stata effettivamente aggressiva e sarebbe stata confusa dall’arbitro con un altro tesserato della società peraltro anagraficamente più giovane di circa vent’anni. Rimarcando il curriculum sportivo del D.G., asseritamente non privo di censure, e rammaricandosi per la malasorte dell’assegnazione la società conclude per la riforma delle suddette sanzioni disciplinari. Il reclamo non può trovare accoglimento poiché la dinamica dettagliatamente descritta dal D.G. nell’originario rapporto viene ribadita nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva – in modo assolutamente puntuale dando risposta alle deduzioni difensive: - Non vi sarebbe stata alcun fallo di gioco ma semplicemente una rimessa laterale e l’offesa sarebbe stata proferita dal Casini proprio nella direzione dell’arbitro. - Il Borgheresi avrebbe certamente ecceduto nelle proteste sia immediatamente dopo la concessione del rigore sia alla notifica del secondo giallo e della conseguente espulsione con espressioni certamente non commendevoli. - Infine l’arbitro avrebbe semplicemente osservato la tribuna per identificare i responsabili degli insulti che, effettivamente indossavano indumenti riconducibili alla compagine del Berardenga. Dunque, in considerazione del valore probatorio privilegiato delle dichiarazioni arbitrali non appaiono condivisibili le tesi difensive. Entrambe le squalifiche, esaminate con riferimento ai singoli addebiti contestati, appaiono congrue sol che le si rapporti con le conseguenze che il Codice di Giustizia Sportiva prevede in caso di una singola ingiuria rivolta contro il D.G. (quattro giornate) alle quali, per quanto concerne la posizione del Borgheresi, ne devono essere aggiunte altre tre per la doppia ammonizione, il ritardo nell’uscita di campo e la qualifica di capitano. Anche per quanto concerne l'ammenda comminata alla società occorre rilevare che il tentativo di ridimensionare il rapporto arbitrale - con riferimento ai fatti avvenuti dinanzi sulle tribune ed ad una supposta incapacità a dirigere l’incontro - non appare sostenuta, nemmeno a livello indiziario, da elementi probatori di nessun genere. Questa mancanza, a fronte di una ricostruzione privilegiata da parte dell’arbitro che appare coerente e logica, impedisce l’ipotesi di una credibile ricostruzione alternativa ed impone al collegio giudicante, stante la congruità delle medesime, la conferma delle sanzioni disciplinari comminate.
P . Q . M .
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 14.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 05 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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