C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dal sig. D’Abbrunzo Vincenzo in opposizione al provvedimento assunto dal GST a suo carico squalificandolo per 3 gare. (C.U. n. 26 del 3.10.2024).
Reclamo proposto in proprio dal sig. D’Abbrunzo Vincenzo in opposizione al provvedimento assunto dal GST a suo carico squalificandolo per 3 gare. (C.U. n. 26 del 3.10.2024).
Il calciatore D’abbrunzo Vincenzo in proprio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata suoi confronti, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 29 settembre 2024, tra la società di appartenenza (Polisportiva Acquaviva) e la Società 1960 A.C.D. Amiata. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”. Il difensore del reclamante, nell'ampio atto introduttivo, contesta la qualificazione del fatto affermando che la fattispecie concreta non possa in alcun modo collimare con la norma astrattamente applicata. Viene infatti riportato quanto osservato dal D.G. e trascritto nel rapporto arbitrale: “In quanto a gioco fermo, tirava un calcio di media intensità sulla gamba all'altezza della caviglia ad un calciatore avversario numero 7 Lafraitisse Bilel, questo non arrecava particolari danni al giocatore colpito. Il calciatore è uscito due minuti dopo la notifica del provvedimento, perché proseguiva la situazione conflittuale generata dalle espulsioni riportate prima e successivamente, senza ulteriori problemi”. Ad avviso della difesa il fatto non sarebbe certamente violento, non sarebbe grave e non sarebbe nemmeno volontario poiché non sostenuto dall’intenzione di voler recare conseguenze fisiche all’avversario. La prova che la condotta non possa essere definita come “violenta” albergherebbe nella circostanza che l’avversario non avrebbe subito conseguenze, mentre non potrebbe essere grave poiché difetterebbe “l’elemento intimidatorio”. Definendo invece “molto lieve” la situazione conflittuale tra i due giocatori si rammarica della sanzione di tre giornate “ampiamente sproporzionata” anche in ragione dell’assenza di un supplemento opportuno, ad opinione della difesa, “in casi di applicazioni di squalifiche così gravi”. Non comprende il differente trattamento sanzionatorio con l’avversario (responsabile anche lui di un calcio sferrato al D’abbrunzo e punito con sole due giornate), si rammarica della mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. ed insiste sulla mancata segnalazione arbitrale di episodi gravi e sulla mancata recidiva del giocatore. Parte reclamante, chiedendo di essere ascoltata in udienza (eventualmente in remoto), ipotizza un confronto con il D.G. per chiarire la vicenda e conclude per la riduzione della squalifica affermando l’eccessività della medesima; sebbene convocata all’udienza del 18 ottobre 2024, non si presentava e pertanto il collegio passava alla disamina del fascicolo. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente per quanto concerne la richiesta di un confronto con il D.G. avanzata nel reclamo, senza dover specificare i compiti ed i poteri attribuiti a questo collegio, deve essere nuovamente confermata l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo - ed a maggior ragione “confronti” - poiché assolutamente esclusi dal Codice di Giustizia Sportiva ex art. 50 C.G.S. comma 2 titolato “Poteri degli organi di giustizia sportiva” che stabilisce: “Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”. Appare inoltre singolare che la difesa si dolga dell’assenza di un supplemento arbitrale a sostegno della decisione del G.S. in quanto, tale approfondimento istruttorio, non è quasi mai presente nelle decisioni di primo grado, specialmente per squalifiche talmente esigue da sfuggire alla tagliola di inammissibilità contenuta nell’art. 137 C.G.S. comma 3 lettera a) solo per 1 giorno in più. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale invece, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma il contenuto dell’intero rapporto di gara specificando la piena volontarietà dell'intervento violento. Infatti scrive “A seguito della precedente espulsione del giocatore N.4 della società Acquaviva (avvenuta anch'essa al minuto 27 ma prima del conflitto sopra citato), sentivo alle mie spalle la confusione dovuta al conflitto tra i 2 giocatori in questione e voltandomi vedevo il giocatore n.8 della società Acquaviva, Vincenzo D'Abbrunzo, colpire VOLONTARIAMENTE con un calcio di media intensità ad una caviglia, l'avversario n.7 Lafraitisse Bile!. Contestualmente vedevo, il giocatore n.7 Lafraitisse Bilel, REAGIRE al calcio ricevuto colpendo a sua volta il giocatore n.8 Vincenzo D'Abbrunzo con un calcio di pari intensità a quello appena subito, all'altezza della caviglia, come già dettagliato nel mio referto di gara.”. Puntualmente l’arbitro attesta che il calcio sarebbe avvenuto “a gioco fermo” e risulta evidente che qualsiasi colpo sferrato al di fuori del gesto sportivo deve necessariamente inquadrato come gesto violento a prescindere dalle sue concrete conseguenze o dalle recondite volontà essendo sufficiente il mero dolo generico. Appare inoltre palese che il Giudice di primo grado abbia correttamente applicato al giocatore Lafraitisse Bilel, stante la tempistica degli eventi, l’attenuante della provocazione. Così ricostruiti i fatti occorre verificarne la loro congruità sanzionatoria osservando che la fattispecie, relativa al calcio all’avversario, comporta la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede la seguente sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”. Correttamente il G.S. ha ritenuto insussistente la “particolare gravità” non tanto, come sostenuto, per l’assenza di un supposto elemento costitutivo della intimidazione, quanto per l’inesistenza di conseguenze fisiche per entrambi i giocatori applicando però, come specificato al solo Lafraitisse Bilel, la decurtazione di una giornata dai minimi tariffari imposti dalla norma di riferimento. Concludendo la sanzione applicata di tre giornate appare corretta ed appiattita sulla squalifica minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 22.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 08 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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