C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 31/10/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Torrita in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Siena a carico del tesserato Kasdallah Jabran squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 16 del 9/10/2024) “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE KASDALLAH JABRAN (TORRITA A.S.D.)
Reclamo proposto dalla società Torrita in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Siena a carico del tesserato Kasdallah Jabran squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 16 del 9/10/2024) “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE KASDALLAH JABRAN (TORRITA A.S.D.)
Al termine della gara, si avvicinava alla panchina avversaria colpendo con la mano aperta tre volte a livello della testa un giocatore avversario di riserva.”. La Società reclamante, non nega il fatto storico in sé, tuttavia, pur stigmatizzando il gesto, ritiene che il calciatore sarebbe stato provocato, in quanto, nel corso della gara, gli sarebbero state rivolte delle offese razziste da parte di due giocatori avversari ed a fine gara il Kasdallah si sarebbe avventato proprio contro di loro colpendone uno con uno schiaffone. A supporto di tale tesi la Società Torrita allega delle dichiarazioni testimoniali scritte rese da alcuni compagni di squadra, nonché dal proprio allenatore e dal proprio dirigente accompagnatore e chiede la riduzione della squalifica. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente il contenuto del rapporto arbitrale, precisando di non aver udito alcuna frase razzista rivolta all’indirizzo del calciatore del Torrita, né durante il gioco, né al rientro negli spogliatoi. Preliminarmente giova ricordare che, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del C.G.S., alla refertazione arbitrale ed ai relativi supplementi deve essere attribuita forza probatoria privilegiata, d’altra parte, nel caso di specie, non sono rinvenibili elementi idonei a porre in discussione quanto dichiarato dal D.G.. Pertanto, allo stato, la supposta provocazione rimane una affermazione unilaterale della Reclamante cui questa Corte non può dare seguito. Le dichiarazioni testimoniali allegate sono irrituali, in quanto non previste dal vigente Codice di Giustizia Sportiva tra i mezzi istruttori a disposizione degli organi di giustizia sportiva, pertanto, sono irrilevanti e non possono essere utilizzate dalla Corte ai fini del decidere. Tutto ciò premesso, data per accertata la condotta del Kasdallah, è altresì necessario esaminare se la sanzione inflitta sia eccessiva o meno rispetto a tale condotta. Ad avviso del Collegio la squalifica risulta congrua. Infatti, il gesto posto in essere dal calciatore del Torrita riveste indubbiamente i connotati di violenza, inoltre, essendo gli schiaffoni diretti alla testa dell’avversario, pur non essendovi state apparenti conseguenze, si tratta di un gesto che denota comunque una significativa potenzialità lesiva, per di più, è stato attuato al termine della gara ovvero senza neanche la scusante dalla vis agonistica derivante dalla contesa sportiva. Ciò giustifica il lieve aggravamento della sanzione minima prevista art. 38 del C.G.S. disposto dal G.S.T.. Stante la rilevanza disciplinare di quanto dedotto dalla Società Reclamante in ordine al presunto comportamento di alcuni tesserati della Nuova Società Polisportiva Chiusi, il Collegio ritiene di inviare gli atti alla Procura Federale per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa. Dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura federale per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza. Delibera depositata in data 27.10.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 17 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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