C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclami proposti dalla società Spartak Apuane in opposizione ai provvedimenti assunt dal G.S. di Massa Carrara a carico del calciatore Della Pina Edoardo, squalificato per 4 gare, e del dirigente Ghimenti Lorenzo, inibito fino al 23.04.2025. (C.U. 17 del 23/10/2024 Il calciatore Della Pina Edoardo militante nella Spartak Apuane, è stato squalificato con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato n. 17 del 23.10.2024 per “Offese verso il DG”. Si rivolgeva al D.G. bestemmiando ed offendendolo, secondo quanto refertato a fine gara. Il Dirigente Ghimenti Lorenzo è stato inibito sino al 23.4.2025 per “essere entrato indebitamente sul terreno di gioco protestando verso il D.G., dopo l’espulsione dava una spinta allo stesso” (così sancito sempre nel già citato comunicato n. 17). Il D.G. rappresenta il fatto nel proprio referto precisando che il dirigente, dopo essere entrato sul terreno di gioco per protestare, dopo l’espulsione lo spingeva facendolo “quasi cadere”.

Reclami proposti dalla società Spartak Apuane in opposizione ai provvedimenti assunt dal G.S. di Massa Carrara a carico del calciatore Della Pina Edoardo, squalificato per 4 gare, e del dirigente Ghimenti Lorenzo, inibito fino al 23.04.2025. (C.U. 17 del 23/10/2024 Il calciatore Della Pina Edoardo militante nella Spartak Apuane, è stato squalificato con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato n. 17 del 23.10.2024 per “Offese verso il DG”. Si rivolgeva al D.G. bestemmiando ed offendendolo, secondo quanto refertato a fine gara. Il Dirigente Ghimenti Lorenzo è stato inibito sino al 23.4.2025 per “essere entrato indebitamente sul terreno di gioco protestando verso il D.G., dopo l’espulsione dava una spinta allo stesso” (così sancito sempre nel già citato comunicato n. 17). Il D.G. rappresenta il fatto nel proprio referto precisando che il dirigente, dopo essere entrato sul terreno di gioco per protestare, dopo l’espulsione lo spingeva facendolo “quasi cadere”.

Con distinti reclami la società citata in epigrafe avversa la ricostruzione dei fatti come avvenuta nei documenti ufficiali, chiedendo la riforma dei provvedimenti impugnati. La Corte, pur provvedendo ad esaminarli disgiuntamente, statuisce col presente unico provvedimento, anche per motivi di economia processuale. Quanto al primo evento, secondo la reclamante il proprio calciatore non avrebbe rivolto offese al D.G., né gli avrebbe indirizzato l’espressione blasfema, espressa soltanto in conseguenza di un duro scontro di gioco. Smentisce tale asserzione il D.G. con supplemento reso su richiesta della Corte, dando contestualmente atto di aver ricevuto le scuse del calciatore a fine gara. Quanto invece al secondo accadimento che genera il reclamo a favore del dirigente inibito, la società ammette il comportamento antisportivo e irrispettoso del proprio tesserato, privo però di connotati violenti. Non avrebbe spintonato il D.G., ma soltanto appoggiato le proprie mani sul corpo dell’arbitro, durante un’accesa discussione. La spinta ricevuta dal D.G. sulla propria spalla, precisa questi nel supplemento chiesto dalla Corte, non è stata “particolarmente forte ma abbastanza da farmi indietreggiare”. Richiesta l’audizione dalla reclamante, la medesima si tenuta in data 8.11.2024 per il tramite del Dirigente Nicola Bongiorni, previamente identificato, munito dei poteri di rappresentanza risultanti da firma elettronica depositata ed abilitata. Questi, richiamando integralmente gli scritti difensivi contenuti nei reclami, ha voluto ancora sottolineare comunque la sproporzione delle sanzioni inflitte. Esaminati gli atti, acquisiti i supplementi e svoltasi l’audizione, la Corte può motivare e decidere come segue. Preliminarmente si rammenta che il referto di gara gode di fede privilegiata con riferimento alla descrizione ed alla ricostruzione degli accadimenti, nel processo sportivo. Non sono state prodotte, da chi oggi reclama i provvedimenti, prove idonee e/o sufficienti a minare la credibilità di quanto narrato dal D.G. E’ dunque sulla proporzionalità tra i fatti accaduti e le sanzioni inflitte, che la Corte deve esprimersi. Mentre infatti appare del tutto congrua la sanzione inflitta al calciatore anche soltanto per l’offesa certamente diretta al D.G., potendosi dunque “compensare” la punizione per l’espressione blasfema con la condotta attenuante delle scuse porte a fine gara; si rileva che la spinta del dirigente così come meglio descritta e precisata dal D.G nel supplemento, possa determinare la corretta applicazione della pena pari a 3 mesi di inibizione, che sommata a mesi 1 per essere lo stesso entrato indebitamente sul terreno di gioco, induce a quantificare in complessivi mesi 4 di inibizione, la giusta sanzione da infliggere.

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie il reclamo proposto nell’interesse del Dirigente Ghimenti Lorenzo e per l’effetto ridetermina la sanzione dell’inibizione sino al 23.2.2025, con restiuzione della tassa. Respinge il reclamo proposto per il calciatore della Pina Edoardo, tassa trattenuta. Delibere depositate in data 11.11.2024 e registrate, sotto la medesima data, ai nn. 22 e 25 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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