C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto in proprio dalla società Semproniano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico del calciatore Sadio Saykou squalificato fino al 31.01.2025. (C.U. n. 15 del 09.10.2024 ).

Reclamo proposto in proprio dalla società Semproniano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico del calciatore Sadio Saykou squalificato fino al 31.01.2025. (C.U. n. 15 del 09.10.2024 ).

Reclama la società Semproniano avverso la squalifica fino al 31/01/2025 inflitta dal G.S. al calciatore Sadio Saykou il quale “espulso per doppia ammonizione, alla notifica dell’espulsione si avvicinava al D.G. con fare minaccioso per chiedere spiegazioni; all’invito del D.G di lasciare il t.d.g. il giocatore afferrava con la mano destra l’avambraccio destro del D.G. per 5 secondi senza tuttavia arrecare particolare dolore fisico. Il giocatore veniva fatto allontanare da due compagni di squadra”. La reclamante non smentisce i fatti, tuttavia tende a sottolineare l’ingenuità del gesto compiuto dal calciatore il cui intento era soltanto quello di chiedere spiegazioni all’arbitro. Sottolinea che l’espulsione è stata comminata per doppia ammonizione e non diretta. Evidenzia inoltre che nessun danno è stato provocato all’arbitro e che il calciatore è rimasto mortificato dall’accaduto. Chiede: in tesi l’annullamento della sanzione e in ipotesi una sua riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma quanto già riferito in prime cure. La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. I fatti appaiono chiari e non contestati. Indubbiamente la condotta del calciatore deve essere fermamente censurata e sanzionata in quanto l’atteggiamento tenuto nei confronti dell’arbitro, al di là del fatto di non avere provocato dolore e danni allo stesso, si inquadra in una manifestazione contraria ad ogni regola di sportività che invece deve prevalere, soprattutto nei confronti del D.G. che, come è noto, rappresenta il primo Giudice in campo. L’episodio deve essere inquadrato nell’ambito di un gesto gravemente irriguardoso verso l’Autorità e per questo sanzionato. In punto di quantificazione della sanzione questo Giudice ritiene tuttavia di dovere graduare la stessa diversamente rispetto al G.S. così come in motivazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Sadio Saykou fino a tutto il 31/12/2024. Dispone il non incameramento della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 11.11.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 16 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it