C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/11/2024 – Delibera – Reclama la Società Alberoro avverso la seguente decisione del G.S. Regionale: GARE DEL 6/10/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 19.-RECLAMO DELL’A.S.D. VICIOMAGGIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA VICIOMAGGIO/ALBERORO DEL 6.10.2024 (0-2).
Reclama la Società Alberoro avverso la seguente decisione del G.S. Regionale: GARE DEL 6/10/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 19.-RECLAMO DELL'A.S.D. VICIOMAGGIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VICIOMAGGIO/ALBERORO DEL 6.10.2024 (0-2).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 28 del 10.10.2024; - il Giudice Sportivo, - letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società Viciomaggio avverso la regolarità ed esito della gara sostenendo che alla gara in oggetto aveva preso parte con la Società Alberoro il calciatore MARZI Nicola nato il 28.02.1992 che risultava in posizione irregolare di tesseramento. Verificata la tempestività e ritualità del ricorso. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. Tenuto conto delle successive memorie difensive della Società controparte, fatte pervenire nei termini prescritti e con le quali si contestano le ragioni del ricorso e le conclusioni proposte dalla Soc. Viciomaggio. Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che Il reclamo debba essere accolto. Rilevato infatti come, facendo seguito a specifica richiesta del 10.10.2024, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana della L.N.D. ha comunicato dettagliatamente in data 16.10.2024 come il calciatore MARZI Nicola abbia ottenuto il visto di esecutività di tesseramento a favore della Società Alberoro solo in data 8.10.2024; - ritenuto che l'irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10/6/a del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera - di infliggere alla Società Alberoro la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0 a 3 a favore della Società Viciomaggio nonché l'ammenda di Euro 400,00 (Quattrocento/00); - di infliggere al calciatore MARZI Nicola (Alberoro) la squalifica per una gara effettiva di Campionato e l'inibizione temporanea a tutto il 3 novembre 2024 al Dirigente accompagnatore ufficiale signor RIMI Corrado (Alberoro). Ordina non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. CLa reclamante contesta la decisione del G.S. con ampio e dettagliato gravame i cui punti fondamentali possono essere così riassunti: 1)La richiesta di tesseramento del calciatore Marzi Nicola è stata inoltrata ai competenti uffici della F.I.G.C. in via telematica come da precisa disposizione. 2)La richiesta non è stata resa esecutiva in quanto vi era una discrepanza di data fra il rapporto di lavoro e la richiesta di tesseramento. 3)La Società ha provveduto a rettificare la data sul contratto di lavoro del calciatore provvedendo ad inoltrarla sempre per il canale telematico senza potere incidere sulla scheda già formata relativa alla prima richiesta. 4)La Società non ha avuto alcuna comunicazione circa il mancato visto di esecutività ritenendo che lo stesso fosse stato concesso in virtù della correzione richiesta. 5)La Società proprio in virtù del suo convincimento ha ritenuto che il tesseramento fosse divenuto valido e corretto riportandosi al disposto dell’art. 39 delle N.O.I.F. il quale al punto n,3 primo periodo stabilisce che “La data del deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. 6)La Società, forte del convincimento dato dal disposto normativo, ha schierato in campo il calciatore Marzi Nicola nella gara in epigrafe. Da qui il reclamo della Società avversaria e la decisione del G.S. La reclamante ha chiesto di essere presente in udienza e, in tale sede, in data 15/11/2024, ha confermato le proprie tesi difensive sottolineando di non avere avuto conoscenza che il calciatore, in virtù della problematica della prima richiesta di tesseramento, era stato espulso dal tabulato internet e che la decisione è da ritenersi irrituale sia in punto di forma che di sostanza. La reclamante si è quindi riportata alle conclusioni contenute nell’atto di gravame insistendo per l’annullamento in ogni sua parte della decisione del G.S. Sempre in sede di udienza il rappresentante della reclamante ha richiesto al Collegio la trasmissione degli atti alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale a livello nazionale al fine di stabilire l’effettiva decorrenza del tesseramento per cui è giudizio ai sensi del disposto di cui all’art.89 del C.G.S. La Corte Sportiva di Appello territoriale della Toscana, acquisiti gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. Il Collegio ritiene di esaminare in via preliminare il disposto normativo in tema di tesseramento dei calciatori ovvero l’articolo n.39 delle N.O.I.F. citato peraltro anche dalla stessa difesa della reclamante. Il predetto articolo n.39, al punto n.3, prevede che “la data del deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento”. Tale capoverso è stato correttamente riportato dalla difesa della reclamante, la quale si fa baluardo di questa disposizione che appare, come lo è, tassativa, tuttavia la tesi difensiva, pur riportandola, non tiene in debita considerazione il proseguo della norma ovvero che “Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND e Divisione di calcio femminile competente, perché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima lega, Comitato o Divisione. L’utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente e,per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della F.I.G.C., dal giorno successivo al rilascio della stessa….omissis”. Nel caso di specie siamo di fronte al periodo della norma riguardante il tesseramento di un calciatore portatore anche di un contratto di lavoro sportivo, per cui, verificato l’errore nella produzione documentale da parte della Società, l’Organo competente per i tesseramenti, ha provveduto ad avvertire l’attuale reclamante onde provvedesse alla già menzionata correzione. La Società, presentando la documentazione corretta riteneva di avere adempiuto ai suoi obblighi, non tenendo in considerazione che tale tipologia di tesseramento è soggetta al visto di esecutività dell’Ufficio e nulla ha posto in essere al fine di verificare che tale visto fosse stato apposto incorrendo quindi nella contestazione da parte della Società avversarie e alla deliberazione del G.S. In realtà non può essere valida la tesi che l’onere di comunicazione dalla applicazione del visto di esecutività spetterebbe all’Ufficio, essendo tale onere, in carico alla parte richiedente il tesseramento nel suo interesse e in quello del calciatore. La parte che nella richiesta citata è sottoposta ad una produzione documentale più ampia rispetto ad un tesseramento che non necessita del visto di esecutività, deve attivarsi al fine controllare che tutto sia andato a buon fine, a maggior ragione se la prima richiesta era stata bloccata in virtù di una documentazione non corretta. Questo Collegio ritiene che ogni Società prima di mettere in campo un calciatore deve sincerarsi della regolarità del suo tesseramento e questo non soltanto in relazione al rischio di contestazione da parte degli avversari, ma soprattutto in tema di mancanza di copertura assicurativa in caso di danni alla persona durante lo svolgimento, non solo delle gare ufficiali, ma anche di quelle amichevoli, senza tralasciare i semplici allenamenti. In altri termini le società devono farsi parte diligente al fine di verificare che tutta la pratica di tesseramento sia andata a buon fine prima di schierare un atleta in campo. IL Collegio si è pure premurato di verificare la certificazione rilasciata dall’Ufficio tesseramento in data 16/10/2024 da cui si evince: “1) Il suddetto calciatore (Marzi Nicola) risulta tesserato per la Società U.S.D. Alberoro 1977 con decorrenza 08/10/2024. 2) Si precisa che lo scrivente Ufficio ha provveduto a richiedere una variazione a correzione del contratto di lavoro stipulato tra la suddetta Società sportivo ed il calciatore Marzi Nicola in data 20/09/2024 sospendendo la ratifica del tesseramento e conseguentemente il visto di esecutorietà necessario per essere impiegato in gara in base all’art. 39 N.O.I.F. 3) La società U.S.D. Alberoro 1977 solamente in data 08/10/2024 ha provveduto a sanare la pratica inserendo sul portale Società LND il contratto di lavoro sportiva debitamente corretto”. In ordine alla richiesta di trasmissione degli atti alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale a livello nazionale, il Collegio ritiene di non dover procedere in quanto gli atti in suo possesso sono da ritenersi esaustivi al fine del decidere. Ricorda altresì che l’istanza può essere promossa anche dalla parte reclamante qualora ne sussistano i presupposti e i termini. Il Collegio sulla base dell’attuale regolamentazione normativa, tenuta presente la dichiarazione dell’Ufficio Tesseramento C.R. Toscana respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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