C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Cinigiano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Vento Cristian, squalificato fino al 1.12.2024 (CU n. 23 del 31.10.2024)
Reclamo proposto dalla Società Cinigiano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Vento Cristian, squalificato fino al 1.12.2024 (CU n. 23 del 31.10.2024)
La società Cinigiano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 23 ottobre 2024, contro la Società Marina Calcio. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso perché dalla panchina offendeva il D.G., alla notifica assumeva nei di lui confronti grave contegno minaccioso aver offeso il D.G.”. La società, nello scarno atto introduttivo - pur ammettendo che il giocatore abbia effettivamente assunto un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro - non ritiene siano state effettivamente pronunciate le parole descritte nel rapporto di gara e conclude pertanto chiedendo una riduzione della squalifica. All’udienza del 15 novembre 2024, l’allenatore delegato della società si riportava al reclamo precisando, in modo garbato e credibile, che l’atteggiamento del D.G. era mutato dopo che un componente della panchina aveva effettivamente assunto un comportamento canzonatorio nei suoi confronti. Il giocatore Vento si era limitato, dopo una rete avversaria, a criticare l’arbitraggio con la frase “Bravo, sei contento che li hai fatti pareggiare?”. Dopo la notifica dell’espulsione avrebbe solo evidenziato lo stato emotivo del D.G. chiedendo perché tremasse. Insiste pertanto invocando la riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le frasi riportate nel rapporto di gara sono state infatti, almeno parzialmente, confermate sia dalla reclamante che, soprattutto, dallo stesso D.G. il quale, nel supplemento di gara, precisa: “Il signor Vento Cristian a seguito di una mia decisione esclama dalla propria panchina le parole citate nel referto, per sua sfortuna al momento dell'ingiuria ero voltato nella sua direzione; ciò mi ha permesso di capire con assoluta certezza che le esclamazioni citate erano dirette alla mia persona; alla notifica il signor Vento Cristian non tenta di giustificare o scusarsi per il suo comportamento, bensì prosegue nelle ingiurie e mi rivolge la velata minaccia descritta nel referto, al momento della notifica mi trovavo all'interno dell'area tecnica della società Cinigiano rendendo quindi improbabile un mio fraintendimento delle sue dichiarazioni; nel momento in cui il signor Vento si allontanava dal TdG i giocatori della società si sono interposti tra me e il giocatore appena espulso non rendendomi possibile notificare eventuali evoluzioni della vicenda, mi è stato comunque possibile vedere il sign. Vento allontanarsi senza proferire parola con avversari e personale dello staff della società di casa” La fede privilegiata delle dichiarazioni arbitrali sovrasta le deduzioni difensiva ma occorre rilevare che, anche a dare credito parziale a parte reclamante, la sola espressione con il quale si accusa il D.G. di essere in combutta con gli avversari, risulta certamente inscrivibile nell’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara [...]” . La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo in quattro giornate alla quale però deve essere sommata l’altra frase “non tremare” che, al di là delle reali intenzioni, può certamente essere interpretata, da chiunque, come una velata minaccia. Nel concreto la squalifica irrogata al giocatore per i fatti sopra addebitati risulta pari ad un mese e 2 giorni (dal 31 ottobre al 1 dicembre 2024) ed appare appiattita sui minimi edittali tenendo anche conto del fatto che il calciatore, al momento in cui ha posto in essere le condotte contestate, non era nemmeno animato da una particolare trance agonistica trovandosi ancora seduto nella sua panchina.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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