C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Riotorto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del calciatore Acquafresca Samuele squalificato fino al 26.10.2026 (CU n. 24 del 30.10.2024)
Reclamo proposto dalla Società Riotorto in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico del calciatore Acquafresca Samuele squalificato fino al 26.10.2026 (CU n. 24 del 30.10.2024)
La società Riotorto, con comunicazione pec del 4.11.2024, delle ore 9,50 inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.di Livorno., pubblicata con il C.U. n. 24 del 30.10.2024, con la quale era stata inflitta al calciatore Acquafresca Samuele la squalifica fino al 26.10.2026, con la seguente motivazione: “espulso per frase ingiuriosa nei confronti del D.G., alla notifica sputava verso quest’ultimo colpendolo alla scarpa sinistra; la sanzione inflitta deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi” La Corte ha rilevato che l’atto di reclamo redatto all’interno della citata PEC, senza alcun allegato, risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, il reclamo presentato dalla società Riotorto, alla comunicazione pec del 4.11.2024, appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Riotorto mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..
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