C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 21/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Bibe 1964 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Nuti Fabio squalificato per 3 gare effettive. (CU n. 34 del 7.11.2024)
Reclamo proposto dalla Società Bibe 1964 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Nuti Fabio squalificato per 3 gare effettive. (CU n. 34 del 7.11.2024)
La società Bibe 1964 con comunicazione pec del 9.11.2024 delle ore 10.58, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, senza richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 34 del 7.11.2024, con la quale era stata inflitta al calciatore Nuti Fabio la squalifica per 3 gare effettive con la seguente motivazione: “per essersi rivolto in maniera irrispettosa nei confronti del D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano.” In considerazione del fatto che la società non ha inviato il reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, come previsto dall’art. 76 comma 3 C.G.S. , la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Segretario Presidente Vice Presidente estensore Fabrizio Tosi Carmine Compagnini Gabriele Lenzi Delibera depositata in data 18.11.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 41 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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