C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Sporting Marina in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Massa Carrara a carico dei tesserati Rosi Lorenzo, inibito fino al 6.1.2025 e Ricco Luca, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 19 del 6.11.2024).
Reclamo proposto dalla società Sporting Marina in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Massa Carrara a carico dei tesserati Rosi Lorenzo, inibito fino al 6.1.2025 e Ricco Luca, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 19 del 6.11.2024).
La società Sporting Marina, con comunicazione pec del 8.11.2024, delle ore 10.39 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti, avverso la decisione del G.S.di Massa Carrara., pubblicata con il C.U. n. 19 del 6.11.2024, con la quale era stata inflitta al dirigente Rosi Lorenzo l’inibizione fino al 6.1.2025, con la seguente motivazione: “espulso per offese verso il D.G.”, e al calciatore Ricco Luca la squalifica per 3 gare effettive con la seguente motivazione: “espulso per frase irriguardosa verso il D.G.. Sanzione diminuita per lievità della condotta” La segreteria della Corte, con pec del 11/11/2024 alle ore 15.04 inviava gli atti richiesti e la società inviava il reclamo nei termini prescritti. La Corte, però, ha rilevato che l’atto di reclamo redatto all’interno della citata PEC, senza alcun allegato, risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, il reclamo presentato dalla società Sporting Marina, alla comunicazione pec del 15.11.2024, appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Sporting Marina mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..
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