C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Giovani Atleti Tancredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Livorno a carico del tesserato Bartoli Samuele, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 6.11.2024).
Reclamo proposto dalla società Giovani Atleti Tancredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Livorno a carico del tesserato Bartoli Samuele, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 6.11.2024).
Propone rituale reclamo la società Giovani Atleti Tancredi avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Livorno al calciatore Bartoli Samuele con la seguente motivazione: ”Per comportamento offensivo verso il DG”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta la espulsione per somma di ammonizioni, contesta invece la successiva condotta descritta, affermando che il calciatore non avrebbe proferito le frasi offensive descritte nel rapporto, né si sarebbe reso protagonista di quanto successivamente descritto nel rapporto, ovvero l’aver lasciato il campo lentamente togliendosi la maglia. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Quanto alla sanzione, risulta essere addirittura mite in relazione al comportamento descritto, in quanto il GS contesta solo le offese (con pena minima edittale di quattro giornate) pur in presenza di una espulsione per somma di ammonizioni. Niente dice in motivazione circa il comportamento tenuto dal calciatore dopo l’espulsione, già descritto nel rapporto di gara e, evidentemente, già valutato dal primo giudice come irrilevante ai fini della commisurazione della sanzione. Non si ritiene in questo caso di applicare la reformatio in peius, in quanto la sanzione risulta comunque sufficientemente afflittiva.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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