C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dal sig. Guglielmi Matteo in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno che ha squalificato il suddetto per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 6.11.2024).
Reclamo proposto dal sig. Guglielmi Matteo in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno che ha squalificato il suddetto per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 6.11.2024).
Il tesserato – allenatore per la società Palazzaccio sig. Guglielmi Matteo, reclama avverso la squalifica per quattro giornate di gara inflitta dal G.S. “per comportamento offensivo verso il D.G. al termine della partita”. Il reclamante, per mezzo del proprio legale, contesta la decisione del G.S. derivata da quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara, sostenendo che nessuna offesa mai è stata profferita nei confronti di quest’ultima. Sottolinea il fatto che mai gli è stata comunicata l’espulsione, citando anche la presenza di alcuni testimoni. Chiede l’annullamento della sanzione o quantomeno una graduazione diversa in diminuzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già rilevato in prime cure evidenziando che il sig. Guglielmi all’ingresso del sottopassaggio verso gli spogliatoi la apostrofava con “fare arrogante e saccente (dicendo tra l’altro che lui il regolamento lo legge ogni sera)”. Precisa altresì di non avere notificato alcun provvedimento in quanto al momento non aveva preso alcun provvedimento a suo carico. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Il narrato dell’arbitro appare chiaro e inequivocabile e quindi da tenere in debita considerazione anche ai fini normativi. Da evidenziare che la difesa della parte reclamante asserisce di poter provare il suo assunto a mezzo di testimoni senza tuttavia richiedere una loro audizione nei modi e nelle forme stabilite dalla Giustizia domestica. Per quanto attiene la qualificazione del comportamento del tesserato, si ritiene che lo stesso, in virtù della prova privilegiata di quanto riferito dall’arbitro e senza che vi sia stata una idonea ed oggettiva contestazione, deve considerarsi gravemente irriguardoso, il che non muta la quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. che appare corretta nel caso di specie.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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