C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Cubino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. nei confronti del calciatore Filice Edoardo squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 34 del 7/11/2024)
Reclamo proposto dalla società Cubino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. nei confronti del calciatore Filice Edoardo squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 34 del 7/11/2024)
Reclama il F.C. Cubino A.S.D. avverso sanzione inflitta al calciatore Filice Edoardo con la seguente motivazione: Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica si attardava sul terreno di gioco per circa tre minuti, persistendo nelle proteste a distanza ravvicinata dal D.G.”. La Società Reclamante sostiene che la sanzione comminata al proprio calciatore sarebbe frutto di un malinteso, infatti quest’ultimo, in realtà, non avrebbe proferito la frase “incriminata” all’indirizzo del D.G., bensì nei confronti un avversario che lo aveva provocato mentre stava uscendo dal terreno di gioco al momento di essere sostituito ed a sostegno della propria tesi la stessa Reclamante produce anche un estratto video. Sostiene inoltre la Reclamante che il Filice avrebbe abbandonato il terreno di gioco quasi immediatamente, trattenendosi solo il tempo strettamente necessario a chiedere al D.G. spiegazioni sul provvedimento disciplinare che gli era stato comminato in quanto, appunto, non ne riusciva a comprendere il motivo e tale assunto sarebbe confermato anche dal rapporto di gara, verificando il tempo trascorso tra la sostituzione del calciatore e la ripresa della gara, tempo ampiamente inferiore ai due minuti. Per i motivi indicati il F.C. Cubino chiede l’annullamento della squalifica ovvero la riduzione della stessa. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente il contenuto del rapporto arbitrale, precisando di essere certo che la frase offensiva pronunciata dal signor Filice fosse a lui rivolta e che le proteste di quest’ultimo al momento della notifica del provvedimento disciplinare erano protratte e, nonostante i ripetuti inviti ad abbandonare il terreno di gioco, lo abbandonava molto lentamente. Preliminarmente il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero, più specificatamente, le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Pertanto, l’estratto video cui fa riferimento la Reclamante non è utilizzabile ai fini del decidere. Ciò premesso, nel supplemento fornito dal D.G. quest’ultimo afferma in modo molto chiaro di essere certo che la frase offensiva proferita dal Filice fosse effettivamente rivolta a lui. Conferma inoltre che il calciatore ha insistentemente protestato per il provvedimento disciplinare che gli era stato comminato, abbandonando il campo molto lentamente. Tal circostanze, tenuto conto anche della fede privilegiata che deve essere necessariamente attribuita agli atti ufficiali di gara, ivi compresi gli eventuali supplementi, determina che la condotta contestata al calciatore risulti pienamente confermata sia per ciò che concerne la frase offensiva verso il D.G. sia per ciò che concerne la condotta posta in essere al momento di abbandonare il terreno di gioco, condotta la cui durata (inferiore ai due minuti ovvero di circa tre minuti), ad avviso del collegio, non incide sulla sostanza della violazione disciplinare nella quale, in ogni caso, è incorso il calciatore con il proprio comportamento. D’altra parte, il Collegio, nel caso di specie, non ravvisa elementi per porre in dubbio quanto refertato dall’Arbitro che risulta chiaro e coerente da un punto di vista logico e temporale. Circa il quantum, in considerazione dell’addebito accertato, la sanzione inflitta risulta congrua e conforme ai parametri di cui al novellato art.36 C.G.S..
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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