C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 28/11/2024 – Delibera – Viene posto in discussione il deferimento m. 707/ 2023 – 2024 proposto dalla Procura Federale nei confronti della Società Olmoponte Arezzo Santa Firmina con il quale si contesta a detta Società la violazione dell’art. 6, c.1, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dai Tesserati: Testa Riccardo, Treghini Marco, Zazzeri Fabrizio, Angarelli Roberto e dalle Società: ASD Atletico Livorno Academy, ASD Academy Livorno SSDARL, Olmoponte Arezzo Santa Firmina, A.C. Sporting Cecina 1929, A.S.D. Portuale Livorno, incolpati a loro volta della violazione degli art. 4, c.1, e 6, c.1, del C.G.S. anche in relazione all’art.37, c.1, del Regolamento della L.N.D. e al punto 9 del C.U. n. 5 S.G.S..
Viene posto in discussione il deferimento m. 707/ 2023 – 2024 proposto dalla Procura Federale nei confronti della Società Olmoponte Arezzo Santa Firmina con il quale si contesta a detta Società la violazione dell’art. 6, c.1, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dai Tesserati: Testa Riccardo, Treghini Marco, Zazzeri Fabrizio, Angarelli Roberto e dalle Società: ASD Atletico Livorno Academy, ASD Academy Livorno SSDARL, Olmoponte Arezzo Santa Firmina, A.C. Sporting Cecina 1929, A.S.D. Portuale Livorno, incolpati a loro volta della violazione degli art. 4, c.1, e 6, c.1, del C.G.S. anche in relazione all’art.37, c.1, del Regolamento della L.N.D. e al punto 9 del C.U. n. 5 S.G.S..
Il provvedimento deriva dallo stralcio effettuato dall’Ufficio in occasione delle indagini eseguite nel corso dell’istruttoria del deferimento n. 533 – 2023 / 2024, posto a carico della Società Pro Livorno 1919 Sorgenti, poi conclusosi con l’archiviazione, per una presunta attività di proselitismo. In quell’occasione il Signor Antonino Tasca, Tesserato per la Società Accademy Livorno Calcio A.S.D. A.R.L., ha rilasciato dichiarazioni che la Procura ha ritenuto meritevoli di approfondimento per cui ha aperto il fascicolo n. 707 / 2023-2024 avviando le conseguenti indagini a conclusione delle quali ne ha dato formale comunicazione alle parti interessate secondo la previsione dell’art. 123 del C.G.S.. I Tesserati: - Allegri Edoardo, in proprio e quale legale rappresentante della Società A.S.D. Atletico Livorno Accademy; - Testa Riccardo, in proprio e quale rappresentante della Società dell’A.S.D. Academy Livorno S.S.D. A.R.L; - Treghini Marco, in proprio e per conto della Società Olmoponte Arezzo Santa Firmina, definivano quanto loro contestato in applicazione dell’art. 126, c. 2, del C.G.S.. In particolare i rappresentanti delle Società si impegnavano a corrispondere l’ammontare delle ammende pattuite entro giorni 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento relativo sul Comunicato Ufficiale. La Società Olmoponte Arezzo Santa Firmina non adempiva all’obbligazione assunta per cui la Procura Federale ha proceduto, con l’odierno provvedimento, a deferire nuovamente detta Società contestandole la violazione dell’art. 6, c. 1, in relazione alle violazioni imputate ex art. 4, c.1 posto in relazione all’art. 37 c.1, del Regolamento della L.N.D ed al C.U. n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico. Il Tribunale ha stabilito che l’esame della vertenza avvenga nella data odierna dandone notizia rituale alle parti interessate. Per la Procura Federale è oggi presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Veronica Ottaviani e per la Società Olmoponte Arezzo Santa Cristina il Presidente Signor Marco Treghini. Prima dell’inizio del dibattimento la Società deferita tramite il legale rappresentante dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S. così formulata: ammenda di € 267,00 (duecento sessanta sette) sulla sanzione base di € 400,00 (quattrocento). Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta definizione essendo essa conforme al disposto di legge. Dichiara la chiusura del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge alla Società Olmoponte Arezzo Santa Firmina la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 267,00 (duecento sessanta sette). Dichiara la chiusura del procedimento.
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