C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo della Ass. Sportiva Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica per 3 (tre) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Thomas Porciani, nonché avverso la squalifica comminata, sempre dal G.S.T., al calciatore Alberto Marianelli per 4 (quattro) gare.

Reclamo della Ass. Sportiva Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica per 3 (tre) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Thomas Porciani, nonché avverso la squalifica comminata, sempre dal G.S.T., al calciatore Alberto Marianelli per 4 (quattro) gare.

Con un unico atto di reclamo l’Ass. Sportiva Art. Ind. Larcianese impugna i seguenti provvedimenti: - squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Thomas Porciani, “Per contegno irrispettoso verso il D.G.. sanzione aggravata in quanto capitano”; - squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Alberto Marianelli, “Per aver offeso l’A.A. n. 2 a fine gara”. (C.U. 35 del 14.11.2024) La reclamante, nel contestare i provvedimenti impugnati, richiama gli episodi avvenuti sul finire della gara, evidenziando di aver subito un gol irregolare a tempo ormai scaduto, per fallo subito dal calciatore Thomas Porciani, rimasto a terra per tutta l’azione offensiva che ha poi condotto alla rete del vantaggio avversaria. Evidenzia, inoltre, che quanto sopra descritto è dimostrato da una ripresa video, che allega al reclamo, che smentisce quanto riferito dal D.G. sul comportamento tenuto dallo stesso Porciani subito dopo la rete avversaria (“dopo aver subito il goal, si fionda verso sbracciando e sbraitando”), in quanto si vede lo stesso calciatore rimanere riverso a terra per 28 secondi. Osserva comunque che il Porciani, dopo essersi rialzato da terra, nella sua veste di capitano, si è rivolto al D.G. protestando per la decisione arbitrale, senza tuttavia utilizzare toni offensivi o minacciosi. Contesta infine, relativamente alla posizione del Marinelli, che il calciatore abbia proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale, ponendo dei dubbi sul fatto che il richiamato Assistente abbia potuto individuare lo stesso calciatore come responsabile delle offese nel caos di fine gara, in un momento nel quale “la terna arbitrale era circondata da quasi tutti i tesserati presenti in campo”. Chiede, pertanto, la riduzione delle squalifiche impugnate. La decisione

Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. La reclamante censura il provvedimento impugnato evidenziando, mediante una ricostruzione di fatti diretta a dimostrare l’erroneità della decisione arbitrale afferente l’episodio di cui si discute, la legittimità delle proteste del calciatore nei confronti del direttore di gara, peraltro espresse in tono animato ma mai offensivo e/o minaccioso. Invero, le risultanze contenute negli atti ufficiali indicano in modo chiaro e preciso le parole utilizzate dal calciatore all’atto della protesta, che non lasciano in alcuno modo adito a dubbi sulla riconducibilità delle stesse nel novero delle condotte irriguardose. La circostanza evidenziata dalla ricorrente per cui lo stesso Porciani non avrebbe utilizzato, all’atto della protesta, toni offensivi o minacciosi, non appare cogliere nel segno, atteso che al medesimo viene contestata non una condotta offensiva o minacciosa, quanto invece di aver posto in essere un contegno irrispettoso che appare, alla stregua delle risultanze ufficiali, pienamente provato. L’entità della squalifica inflitta appare congrua, anche alla luce della contestata aggravante, e rispettosa dei criteri seguiti da questa Corte in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Stessa sorte merita l’impugnazione avverso la squalifica comminata al Martinelli, risultando pienamente provata, alla luce delle risultanze ufficiali, sia la responsabilità del calciatore, stante l’identificazione effettuata dall’Assistente Arbitrale nell’immediatezza del fatto, sia il carattere offensivo delle parole utilizzate al termine della gara all’indirizzo del richiamato Assistente. Sanzione, anche in questo caso, correttamente calibrata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla Ass. Sportiva Art. Ind. Larcianese; - conferma le squalifiche inflitte ai calciatori Thomas Porciani e Alberto Marianelli; - tassa di reclamo versata definitivamente acquisita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it