C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo della società Chiesina Uzzanese avverso il provvedimento di squalifica fino al 14.3.2024 inflitta dal G.S.T. al calciatore Micheli Gianni. (C.U. N. 35 DEL 14.11.2024)

Reclamo della società Chiesina Uzzanese avverso il provvedimento di squalifica fino al 14.3.2024 inflitta dal G.S.T. al calciatore Micheli Gianni. (C.U. N. 35 DEL 14.11.2024)

Propone rituale reclamo la società Chiesina Uzzanese avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “In seguito all’assegnazione di un calcio di rigore si precipita a protestare verso il DG, scaraventandogli addosso, con impeto, un compagno di squadra che era frapposto tra lui e l’arbitro”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, nega i fatti definendo la ricostruzione fornita dal DG non solo infondata, ma anche illogica e contraddittoria. Il calciatore sarebbe stato punito senza aver avuto alcun contatto diretto col DG, il quale peraltro nell’impatto non avrebbe subito alcuna conseguenza e non avrebbe ricevuto da parte del Micheli nemmeno offese. La Corte esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso, ma solo sotto il profilo della congruità della sanzione. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. Il comportamento del calciatore risulta decisamente scorretto e la descrizione del fatto fornita dal DG nel rapporto e nel supplemento (fonti di prova privilegiate), per nulla illogica e contraddittoria. Considerata la mancanza di conseguenze fisiche subite dal DG, la sanzione irrogata dal primo giudice risulta eccessiva e meritevole di ridimensionamento.

P.Q.M.

La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Gianni Micheli fino al 14 febbraio 2025 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.

 

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