C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD Podenzana Calcio 1969 avverso il provvedimento del G.S. di massa Carrara, con il quale è stata comminata la squalifica per 7 gare effettive al calciatore Pietro Finelli. (C.U. n. 20 del 3.11.2024).

Reclamo proposto dalla Società ASD Podenzana Calcio 1969 avverso il provvedimento del G.S. di massa Carrara, con il quale è stata comminata la squalifica per 7 gare effettive al calciatore Pietro Finelli. (C.U. n. 20 del 3.11.2024).

Il calciatore Pietro Finelli militante nel Podenzana 1969, è stato squalificato con provvedimento reso dal G.S. con il comunicato di cui in epigrafe, per sette gare effettive, con la seguente motivazione: “espulso per somma di ammonizioni dopo la notifica offendeva il D.G, inoltre dava calci e pugni alle porte degli spogliatoi. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante impugna il provvedimento, assumendo che lo stesso sia stato frutto di alcuni errori commessi in fase di refertazione degli accadimenti; ed in fase di comunicazione di atti e documenti tra DG ed il Giudice Sportivo. Pone a fondamento della propria tesi, il fatto che il primo comunicato emesso dagli Organi Federali, abbia dovuto essere corretto con il successivo nr. 20 addirittura su impulso dell’odierna reclamante, che avrebbe inviato la lista gara e un estratto del referto al GS, rinvenendo palesi incongruenze tra il referto gara ed il primo bollettino. Contesta poi la ricostruzione dei fatti che genera la sanzione reclamata, sostenendo che il proprio tesserato non avrebbe offeso il D.G. e certamente non avrebbe preso a pugni e calci le porte degli spogliatoti. Circostanza provata dal fatto che un dirigente avrebbe accompagnato l’atleta proprio per aprire e chiudere le porte degli spogliatoi, che si trovano peraltro ad una distanza tale dal campo e dal punto in cui si trovava il D.G., tanto da aver distorto la percezione dei fatti. Il supplemento reso dal D.G. è preciso e circostanziato, tanto che lo stesso riferisce precisamente le offese verbali proferitegli; inoltre afferma di aver visto e sentito distintamente i colpi inferti alle porte con pugni e calci dal calciatore espulso, seppur senza provocare alcun danno alle stesse. Non si rinvengono, nel reclamo, prove idonee a vincere la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, peraltro precisamente confermato anche con il citato supplemento. A nulla rileva il tentativo di indurre dubbi sulla ricostruzione dei fatti, richiamando il preliminare errore che ha generato l’emissione del bollettino nr. 19, poi corretto anche grazie alla fattiva e corretta collaborazione della società reclamante. Alla luce della definitiva e certa dinamica degli eventi, tenuto conto del comportamento del calciatore punito, la sanzione comminata appare proporzionata e ben motivata.

P. Q.M.

la C.S.A.T. respinge il reclamo proposto. Si trattiene la tassa versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it