C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo dell’ASD Orbetello avverso la squalifica fino al 05.01.2025 inflitta dal G.S.T. al calciatore Sabatini Tommaso. (C.U. 35 del 14.11.2024) L’ASD Orbetello impugna il provvedimento di squalifica a tempo, fino al 05 gennaio 2025, inflitto dal G.S.T. al calciatore Tommaso Sabatini, con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. e si toglieva la maglia lanciandola in terra in segno di protesta, tentando di avvicinarsi al D.G. con fare aggressivo. Trattenuto dai propri compagni, veniva accompagnato negli spogliatoi, salvo poi tentare di rientrare sul terreno, nuovamente bloccato da due compagni di squadra”.

Reclamo dell’ASD Orbetello avverso la squalifica fino al 05.01.2025 inflitta dal G.S.T. al calciatore Sabatini Tommaso. (C.U. 35 del 14.11.2024) L’ASD Orbetello impugna il provvedimento di squalifica a tempo, fino al 05 gennaio 2025, inflitto dal G.S.T. al calciatore Tommaso Sabatini, con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G. e si toglieva la maglia lanciandola in terra in segno di protesta, tentando di avvicinarsi al D.G. con fare aggressivo. Trattenuto dai propri compagni, veniva accompagnato negli spogliatoi, salvo poi tentare di rientrare sul terreno, nuovamente bloccato da due compagni di squadra”.

La reclamante non contesta l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, e dunque la dinamica dei fatti indicata dal G.S.T. posta a fondamento della sanzione inflitta; contesta, invece, l’entità della sanzione poiché eccessiva rispetto ai fatti così contestati, tenuto conto delle circostanze attenuanti applicabili (meglio elencate nel reclamo, pagg. 5-6) alla fattispecie in esame, fattispecie comunque non rientrante nell’ambito delle condotte violente sanzionate dall’art. 38 C.G.S., bensì in quello di cui all’art. 39 C.G.S. che disciplina la diversa fattispecie della condotta antisportiva, nonché, infine, per il fatto che il calciatore è stato comunque sanzionato, per regolamento interno vigente, dal sodalizio sportivo. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica comminata al calciatore. La decisione Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. Le censure della reclamante vertono unicamente sull’entità della squalifica inflitta al calciatore, in quanto ritenuta eccessiva in relazione ai fatti contestati, anche per la mancata applicazione da parte del Giudice di prime cure delle circostanze attenuanti. La Corte osserva al riguardo che, dall’esame della documentazione versata in atti e alla luce delle risultanze ufficiali, la sanzione comminata al calciatore Sabatini per i fatti per cui si procede appare correttamente rispondente ai criteri seguiti e costantemente applicati in fattispecie similari. Se è vero, infatti, che la condotta oggetto d’esame non appare rientrare nel novero delle condotte violente di cui all’art. 38 CGS, è pur vero che il contegno posto in essere dal Sabatini sia assumibile nell’ambito delle condotte gravemente irriguardose di cui all’art. 36, 1 comma, CGS, norma quest’ultima che prevede, solo in presenza di un semplice atteggiamento irrispettoso, l’applicazione di una sanzione minima di 4 giornate di squalifica o a tempo determinato, entità comunque sempre da commisurarsi, ai sensi dell’art. 12 CGS, “tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi”. Ad avviso della Corte, il Giudice di prime cure risulta aver correttamente calibrato la sanzione nella misura complessiva di 1 mese 22 giorni (corrispondenti a circa 7 giornate), senza considerare, come invece avrebbe voluto la reclamante, l’applicazione di circostanze attenuanti, poiché nel caso di specie non provate e, comunque, non emergenti dal materiale istruttorio ai sensi dell’art. 13 CGS. Irrilevanti infatti, ai fini di una mitigazione della responsabilità del calciatore, appaiono le circostanze indicate dalla reclamante circa la giovane età del calciatore, l’intensità e l’agonismo, l’ammonizione del calciatore avversario (marcatore del Sabatini) e l’assenza di recidiva. Sanzione dunque congrua.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla ASD Orbetello; - conferma la squalifica inflitta al calciatore Sabatini Tommaso; - tassa di reclamo versata definitivamente acquisita.

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