C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 / 2024, preso atto di quanto disposto con il C.U. n. 41 / 2024, motiva la decisione assunta. La Procura Federale con il provvedimento n. 1085 / 2023 -2024 ha deferito a questo Tribunale i Tesserati della Società A.S.D. A.C. Montignoso di seguito indicati: Dirigenti: Mariano Vitacca, Presidente, Luca Ambrosini, Dirigente, Enrico Moni, Allenatore; Calciatori: Leonardo Davolio; Stefano Francesco Vita, Manuel Cattani, Samuele Pierdominici, Gabriele Rubini, Francesco Mazzi, Bazie Diedonne Claver, Daniele Petriccioli, Alessio Landucci, Giacomo Della Bona, Gabriele Grassi, Lorenzo Del Giudice, Daniel Bonni , Andrea Mosti, Gianluca Volpicelli, Jacopo Marmeggi, Società: A.S.D. A.C. Montignoso. A tutti i Tesserati deferiti viene contestata la violazione dell’art. 30, commi 1 e 6, del C.G.S., tranne che al Marmeggi cui viene contestata la violazione dell’art. 30, comma 7, mentre la Società è chiamata a rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva in applicazione del disposto dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.. Si dà atto che i calciatori, minori di età, sono assistiti e rappresentanti dagli esercenti la potestà genitoriale, e che: – 1) i Tesserati Vitacca, Ambrosini; Del Giudice; Bazie Diedonne Claver; Daniel Bonni; Manuel Cattani; Leonardo Davolio; Giacomo della Bona; Gabriele Grassi; Alessio Landucci; Francesco Mazzi; Enrio Mori; Stefano Francesco Vita; Andrea Mosti; Daniele Petriccioli, Gabriele Rubini sono difesi da legale di comune fiducia, che ha depositato memoria; – 2) il Calciatore Gianluca Volpicelli, che ha depositato memoria, si avvale del proprio legale; – 3) il Calciatore Stefano Francesco Della Vita ha rilasciato dichiarazione spontanea a seguito della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini. – 4) il Calciatore Jacopo Marmeggi, è tutelato dal proprio legale, E’ assente il Calciatore Samuele Pierdomenici.

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 / 2024, preso atto di quanto disposto con il C.U. n. 41 / 2024, motiva la decisione assunta.

La Procura Federale con il provvedimento n. 1085 / 2023 -2024 ha deferito a questo Tribunale i Tesserati della Società A.S.D. A.C. Montignoso di seguito indicati: Dirigenti: Mariano Vitacca, Presidente, Luca Ambrosini, Dirigente, Enrico Moni, Allenatore; Calciatori: Leonardo Davolio; Stefano Francesco Vita, Manuel Cattani, Samuele Pierdominici, Gabriele Rubini, Francesco Mazzi, Bazie Diedonne Claver, Daniele Petriccioli, Alessio Landucci, Giacomo Della Bona, Gabriele Grassi, Lorenzo Del Giudice, Daniel Bonni , Andrea Mosti, Gianluca Volpicelli, Jacopo Marmeggi, Società: A.S.D. A.C. Montignoso. A tutti i Tesserati deferiti viene contestata la violazione dell’art. 30, commi 1 e 6, del C.G.S., tranne che al Marmeggi cui viene contestata la violazione dell’art. 30, comma 7, mentre la Società è chiamata a rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva in applicazione del disposto dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.. Si dà atto che i calciatori, minori di età, sono assistiti e rappresentanti dagli esercenti la potestà genitoriale, e che: - 1) i Tesserati Vitacca, Ambrosini; Del Giudice; Bazie Diedonne Claver; Daniel Bonni; Manuel Cattani; Leonardo Davolio; Giacomo della Bona; Gabriele Grassi; Alessio Landucci; Francesco Mazzi; Enrio Mori; Stefano Francesco Vita; Andrea Mosti; Daniele Petriccioli, Gabriele Rubini sono difesi da legale di comune fiducia, che ha depositato memoria; - 2) il Calciatore Gianluca Volpicelli, che ha depositato memoria, si avvale del proprio legale; - 3) il Calciatore Stefano Francesco Della Vita ha rilasciato dichiarazione spontanea a seguito della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini. - 4) il Calciatore Jacopo Marmeggi, è tutelato dal proprio legale, E’ assente il Calciatore Samuele Pierdomenici.

Il dibattimento. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Giulia Conti la quale, in avvio di dibattimento, si oppone alla pregiudiziale sollevata dal Difensore del Calciatore Jacopo Marmeggi in sede di memoria, con la quale questi lamentava l’omessa notifica dell’avviso conclusioni indagini al proprio assistito, rilevando che lo stesso era stato comunque notificato via pec presso la società ex art. 53 CGS., asserendo che non vi è alcuna gerarchia con l’altro criterio indicato dalla norma del domicilio eletto. Deduce inoltre che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa tant’è che, dopo la notifica dell’avviso del 4/9, il 5/9 la difesa aveva fatto richiesta alla Procura di copia degli atti, aveva dopo depositato la memoria e si è presentata oggi in udienza. La Procura rileva ancora che detto Difensore non assisteva, all’epoca, soltanto il Marmeggi ma anche altri deferiti e che il Calciatore ha effettuato l’elezione di domicilio ed è lì che devono essere notificati gli atti come accaduto: non si è verificata quindi alcuna lesione al diritto di difesa. Il Tribunale si riunisce quindi in Camera di consiglio per esaminare la sollevata eccezione rilevando, sulla base documentale costituita dagli atti in fascicolo, che: - in sede di audizione il calciatore ha eletto domicilio presso il Legale di fiducia chiedendo di ricevere le comunicazioni all’indirizzo di questi: stefanopellacani@intefreepec,it; - l’avviso di conclusione delle indagini riguardante Jacopo Marmeggi risulta indirizzato a “acmontignoso@pec.it. e quindi non al domicilio eletto. La mancata conoscenza del capo di incolpazione derivante dalla omessa notifica dell’atto di conclusione delle indagini lede il diritto alla difesa, non tanto perché, come affermato con la memoria a difesa, venga preclusa all’indagato la possibilità di patteggiamento (possibilità esclusa per i casi di specie dall’art. 126, c. 7, del C.G.S.), quanto perché detta notifica, derivante da un preciso dettato normativo, priva l’incolpato di apportare in quella sede argomenti e prove che possano scagionarlo evitando in tal modo il giudizio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Difensore del Calciatore Jacopo Marmeggi, disponendone l’estromissione dal presente giudizio. Il procedimento prosegue nei confronti di tutti gli altri deferiti. Il Procuratore svolge la propria requisitoria precisando che il deferimento è conseguenza dell’accertamento effettuato dall’Ufficio attraverso l’acquisizione di prove testimoniali e documentali riguardanti tutti detti tesserati. Si riporta integralmente all’atto di deferimento del quale chiede piena conferma, ribadisce la coerenza dei dati oggettivi emersi a seguito dell’istruttoria espletata e chiede che vengano inflitte le seguenti sanzioni: - inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) per Mariano Vitacca e Ambrosini Luca, rispettivamente Presidente e dirigente di A.S.D. Montignoso A.C.; - squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) per Moni Enrico, Allenatore; - squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) a tutti gli altri deferiti, con la sola eccezione di Marmeggi Jacopo estromesso dal procedimento; - All’A.S.D. Montignoso A.C. ammenda di € 5.000 (cinquemila) e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione nel campionato di competenza. Intervengono quindi i rappresentanti degli incolpati. Il Difensore dei Dirigenti e dei Calciatori indicati al n. 1 ritiene il deferimento infondato affermando, tra l’altro, essere le dichiarazioni di Della Bona - che definisce costituire interpretazione autentica del messaggio - frutto dell’amarezza di aver concluso la sua ultima stagione da Juniores con una sconfitta; la dichiarazione “a noi nemmeno un centesimo” è da interpretare come negazione di qualsiasi passaggio di denaro; analizza la posizione in classifica delle due squadre e motiva la sconfitta del Montignoso con l’indebolimento della formazione a seguito delle sostituzioni effettuate con l’immissione di calciatori aventi scarsa esperienza e dell’inferiorità numerica in cui la squadra si è trovata per effetto dell’espulsione di un calciatore. Passa quindi ad esaminare le dichiarazioni rese in istruttoria dal Calciatore Samuel Hamzaraj il quale ha affermato di aver ricevuto il messaggio di cui in atti da un certo “Alessio” mentre esso è avvenuto tra due diverse persone: Samuel e Daniele. Afferma l’estraneità dei fatti del Presidente Vitacca citando le dichiarazioni di tre dei Calciatori deferiti (Ambrosini, Vita e Volpicelli), rilevando la sua assenza alla partita del 4.5.2024. Contesta l’affermazione del Pucci, tesserato del Forte dei Marmi, circa il mancato contrasto nei confronti degli avversari che i Calciatori del Montignoso avrebbero posto in essere, ritenendola irrilevante trattandosi di “valutazione tecnica di carattere assolutamente personale resa dal ragazzo.” Ritiene prive di valenza probatoria le dichiarazioni rese da Lazzarotti, Pucci, Petacchi, Hamzaraj, definendo, inoltre, la deposizione resa dal Marmeggi, in qualità di persona informata sui fatti, “chiacchere da bar”. Afferma ancora che i Calciatori Volpicelli, Del Giudice, Mosti e Bonni non hanno potuto ricevere alcuna istruzione dal Presidente trovandosi essi fuori dagli spogliatoi. Ritiene che non possa addebitarsi alcunché ai Calciatori Landucci, Grassi, Pierdominici, Vita perché sostituiti nel II tempo e Petriccioli perché espulso al 12^ del II Tempo. Cita, a sostegno della tesi di infondatezza enunciata, alcune decisioni giurisprudenziali. Si sofferma quindi a considerare le dichiarazioni del Cantoni (Direttore Generale della Società) ritenendole “frutto di congetture ed ipotesi prive di riscontro ed anzi smentite dagli atti di indagine”. Rileva che la gran parte degli elementi raccolti dall’indagine è costituita da dichiarazioni di Tesserati della Massese o di altri tesserati ad essa vicini, caratterizzate dall’essere supposizioni o congetture del tutto prive di carattere probatorio, causate, esclusivamente, dalla vittoria della Società Pontremolese che ha determinato la mancata promozione della Massese. Chiede che vengano assunti a teste i Calciatori: d’Avolio, Gabrielli e Pucci indicando i capitoli di prova. Conclude chiedendo che il Collegio dichiari, in via principale, il non luogo a procedere per tutti i deferiti e solo in via subordinata, riqualificati i fatti, ritenga che le violazioni ascritte possano essere ricondotte nell’ambito del disposto dell’art. 48 delle N.O.I.F. e dell’art. 4 del C.G.S. con applicazione delle conseguenti sanzioni. Il Difensore del Calciatore Volpicelli, riconducendosi alla memoria depositata, ritiene anch’egli infondato l’atto di incolpazione perché basato su “chiacchere e sentito dire”. Esclude la presenza del Presidente negli spogliatoi, evidenzia che la denuncia della Massese si riferisce a messaggio inviato da persona che vuole rimanere incognita, ma soprattutto che l’Arbitro, mai interpellato, nulla ha riportato sul rapporto di gara per cui non si è dato luogo ad alcun illecito e che il Volpicelli non si trovava negli spogliatoi “essendo entrato nel secondo tempo”, né alcuno gli ha impartito direttive se non quella di scaldarsi per entrare in campo. Chiede l’archiviazione del contesto e nel caso che il procedimento abbia luogo, che il Volpicelli venga ascoltato come teste indicando i capitoli di prova. La decisione. Chiuso il dibattimento, il Collegio si riunisce in Camera di consiglio per l’esame dell’atto di incolpazione e preliminarmente respinge le richieste di assunzione di testi contenendo gli atti istruttori tutti gli elementi utili e necessari all’emissione della decisione. Il deferimento scaturisce dalla segnalazione con la quale il Presidente della Società U.S .Massese 1919 SSDRL ha comunicato alla Procura Federale di essere in possesso di alcuni messaggi Whatsapp, di cui allega gli “screenshot”, intercorsi tra calciatori propri e della Società Lunigiana Pontremolese a commento della gara Montignoso / Pontremolese disputata nell’ambito del Campionato Provinciale Juniores U. 19 in data 4 maggio 2024. L’Ufficio in sede inquirente, con ampia indagine consistita nell’acquisizione dell’esposto con i relativi allegati (screenshot) nonché degli atti relativi alla posizione federale di alcuni tesserati assunti a teste e delle dichiarazioni di essi, ha basato il procedimento di incolpazione sulla prova documentale costituita dai messaggi ricevuti da alcuni Calciatori della Massese, integrata dalle dichiarazioni rese in istruttoria al Collaboratore incaricato da Tesserati delle Società Massese, Montignoso, Forte dei Marmi. I fatti risultano in maniera concreta dagli screenshot dei messaggi scambiati da Calciatori delle Società Montignoso (Della Bona) e Massese (Lazzarotti), ai quali si aggiungono quelli riportati dal Direttore Generale della Società, Cantoni, il cui significato non lascia dubbi sul reale accadimento dei fatti. In uno di questi messaggi il Lazzarotti pone a Della Bona, con chiaro riferimento alla gara Pontremolese / Massese, alcune domande che si riportano di seguito unitamente alle relative risposte: “ma l’hanno comprata?” ricevendo in risposta “il primo tempo si vinceva 1 a 0, poteva finire 20 a zero, il resto te lo lascio immaginare”. E’ ancora più pregnante la domanda: “valigetta?” a cui vengono date in tre fasi le risposte: “a noi nemmeno un centesimo”; “ma proprio zero; “mi gira il c. .il doppio” con evidente riferimento alla gara persa ed alla perdita del conseguente vantaggio economico. Alle altre domande, tendenti ad appurare chi avesse impartito l’ordine di non vincere, Della Bona risponde“..no no noi volevamo vincere quando abbiamo visto arrivare quei quattro scemi in Tribuna, abbiamo detto oggi gli facciamo la guerra”….. “il primo tempo abbiamo fatto più di una guerra li abbiamo disintegrati”….” Se vogliono vincere la vincano sul campo ma te lo giuro non segnavano nemmeno se glielo facevamo fare” Tale ultima affermazione pare avere carattere strumentale di difesa visto il comportamento tenuto in campo dalla maggior parte dei Calciatori della Società Montignoso attestato sia da alcuni calciatori, sia da soggetti estranei alle due Società. Il calciatore Passalacqua, (Massese) scambiandosi messaggi con il calciatore Pucci suo compagno di squadra, che aveva scritto “scandalo a Montignoso”, affermava “comprata?” sentendosi rispondere: “altro che comprata hanno smesso di giocare”. Il Pucci, Calciatore terzo estraneo, come si è visto, alla vicenda, ha altresì affermato che da tutto quanto visto ed appreso ha tratto la convinzione dell’esistenza di una combine. Petacchi (Massese) informa che il Calciatore Claver Deudonne Bazie (Montignoso) gli ha detto che “il loro Presidente è entrato negli spogliatoi dicendo ai ragazzi di non voler vincere la suddetta gara” Il Calciatore riporta quindi ampi stralci delle dichiarazioni intercorse tra Della Bona e Lazzarotti tutti indicativi del comportamento volontariamente posto in essere dai Calciatori della Società Montignoso che, dopo aver giocato un primo tempo di spessore, all’inizio della seconda parte della gara indulgevano nella cosiddetta “melina” contrastando in forma blanda gli avversari che hanno finito con il prevalere. (Lenzoni). A fronte di tali precise affermazioni il Calciatore Della Bona, in istruttoria, rilascia dichiarazioni nel chiaro tentativo di alleggerire la propria posizione ed anche le dichiarazioni rese da Claver Deudonne Bazie sono rivolte nello stesso senso, apparendo per di più reticenti. I dati emersi sono assolutamente concordanti ed idonei alla conferma del deferimento contro i quali si infrangono le tesi difensive ed in particolare quella tesa a negare ai calciatori la possibilità di valutare la valenza tecnica dei compagni di squadra e degli avversari, così come non può essere accolta la tesi dell’addebitare la sconfitta all’immissione in campo di calciatori nati nel 2007 dato che la Categoria è costituita da un alto numero di tali giocatori. Sotto quest’ultimo aspetto è significativa la dichiarazione resa dal Vita al rappresentante della Procura Federale in data 5.10.2024: “Preciso che i ragazzi del 2007, già dalle precedenti partite, venivano convocati con noi e giocavano” Altrettanto irrilevante l’eccezione relativa all’assenza di qualsiasi intervento da parte del D.G. in ordine alla “melina” posta in essere dai calciatori, non rientrando tale ipotesi nei compiti che il Regolamento affida all’arbitro. A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni rese dai Tesserati auditi emerge che la tesi della combine era opinione comune nell’ambiente calcistico della Lunigiana come confermano le dichiarazioni di soggetti estranei alle due squadre (Lenzoni ad esempio). Alle affermazioni di alcuni calciatori relativi all’assenza del Presidente Vitacca si contrappongono quelle rese dal Calciatore Claver Bazie Deudonne il quale non nega che il Presidente fosse presente alla gara ma dichiara che il Presidente “non è entrato negli spogliatoi”. Sul punto è assolutamente preciso “Alessio” il quale dallo screenshot in data 6.5.2024 precisa…”.poi a fine primo tempo è venuto il Presidente a dirci che dovevamo perdere per forza la partita perché non voleva che vincevate voi il campionato”. Le dichiarazioni rese in ordine all’identificare nel Chelini l’“Alessio” l’autore dei messaggi più significativi non sono credibili essendo stato proprio quest’ultimo ad informare il Dirigente Cantoni, autore dell’esposto che ha dato origine al deferimento. Le domande poste sul punto fanno invece propendere che a rilasciarle sia stato uno dei calciatori presenti alla competizione, peraltro nella formazione del Montignoso è presente il Calciatore Alessio Landucci. Le testimonianze così acquisite confermano ciò che alcuni dei tesserati assunti dalla Procura hanno dichiarato in ordine all’essere la “combine” ben nota nell’ambito sportivo della Lunigiana. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere ritenendo il Collegio, con riferimento ai provvedimenti da assumere, dover distinguere le diverse posizioni dei deferiti. Il Presidente Vitacca, contrariamente alle precise affermazioni di Alessio, confermate dalla testimonianza di Petacchi posta a raffronto con quelle di Claver Bazie Deudonne, era presente nello spogliatoio. Rilevante in proposito l’assenza di qualsiasi dichiarazione a difesa resa dal Tesserato in alcune delle fasi del procedimento. In riferimento al Dirigente Ambrosini ed all’Allenatore Moni essi, per l’incarico rivestito, si muovono sempre durante lo svolgimento della gara con la squadra e quindi erano presenti nello spogliatoio durante l’intervento del Presidente. Esaminata la posizione dei Calciatori, il Collegio osserva che esiste un ragionevole dubbio, non esistendo alcuna prova certa, che i Calciatori: Del Giudice, Boni, Mosti e Volpicelli, tutti di riserva, fossero nello spogliatoio durante l’intervallo dato che di norma le riserve rimangono sul campo per un riscaldamento in vista di un loro possibile utilizzo. Il Collegio ritiene doversi applicare nei loro confronti il principio del “dubio pro reo.” Per ciò che concerne i Calciatori: Landucci, Grassi, Pierdomenici, Vita, Rubini, l’esame degli atti induce il Giudicante a rilevare che essi, pur non partecipando direttamente alla combine, ne erano a conoscenza ma non hanno rispettato l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 30 comma 7 del C.G.S.. Il confronto delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli interessati con le altre testimonianze acquisite nel corso dell’istruttoria evidenzia la partecipazione diretta al compimento dell’illecito di: Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Della Bona. La Società Montignoso, a mezzo del proprio Presidente, in conseguenza di quanto ascritto ai propri Tesserati è riconosciuta colpevole dell’attuazione dell’illecito più grave che si possa commettere in ambito federale essendo diretto ad alterare il risultato del Campionato, comportamento aggravato dall’essere stato compiuto al fine di procurare un vantaggio a soggetti terzi.

P.Q.M.

 il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ed infligge ai Tesserati coinvolti le seguenti sanzioni: - ai Dirigenti:Vitacca Mariano e Ambrosini Luca inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei); - all’Allenatore Moni Enrico squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei); - ai Calciatori: -Davolio, Cattani, Mazzi, Bazie, Petriccioli, Della Bona, squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei); Landucci, Grassi, Pierdomenici, Vita, squalifica per anni 1 (uno); Del Giudice, Bonni, Mosti, Volpicelli, Rubini, vengono prosciolti. - Società A.S.D. A.C. Montignoso, ammenda di € 2.000,00 (duemila) e la penalizzazione di punti 8 (otto) da scontarsi nella classifica della presente Stagione sportiva. Dichiara chiuso il procedimento.

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