C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Ac Montignoso avverso i provvedimenti assunti dal G.S.T., con i quali è stata inflitta alla società l’ammenda di € 250,00, la squalifica fino al 13.01.2025 all’Assistente Arbitro Dazzini Ernesto, la squalifica per cinque gara effettive al calciatore Montagner Nicolas e la squalifica per quattro gara effettive al calciatore Curcio Alessandro. (C.U. n. 20/2024).
Reclamo proposto dall’A.S.D. Ac Montignoso avverso i provvedimenti assunti dal G.S.T., con i quali è stata inflitta alla società l’ammenda di € 250,00, la squalifica fino al 13.01.2025 all’Assistente Arbitro Dazzini Ernesto, la squalifica per cinque gara effettive al calciatore Montagner Nicolas e la squalifica per quattro gara effettive al calciatore Curcio Alessandro. (C.U. n. 20/2024).
I provvedimenti assunti dal G.S.T. così di seguito motivati, AMMENDA EURO 250,00 MONTIGNOSO 'Per responsabilità oggettiva. Propri sostenitori nel corso della gara offendevano reiteratamente il D.G.. Giocatori della società, non identificati, ponevano in essere un comportamento oltremodo offensivo e minaccioso nei confronti del D.G, il quale, preso atto di un clima di assoluta ostilità nei propri confronti, avente portata tale da non permettere una corretta prosecuzione, sospendeva la gara. Il D.G. veniva accompagnato nel proprio spogliatoio dai dirigenti della società ospitante. Nel contempo propri giocatori persistevano nel reiterare il proprio contegno ingiurioso nei confronti del D.G., mentre lo stesso veniva accompagnato allo spogliatoio dai giocatori della società ospitante. Sanzione attenuata per l’intervento del proprio allenatore”. SQUALIFICA FINO AL 13.01.2025 Dazzini Ernesto MONTIGNOSO “A fine gara teneva un comportamento offensivo verso il D.g.” SQUALIFICA PER CINQUE GARE FFETTIVE Montagner Nicolas MONTIGNOSO “Per condotta particolarmente violenta verso un avversario che causava conseguenze fisiche”. SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE Curcio Alessandro MONTIGNOSO “Per offese verso il D.G.”. vengono impugnati, nei termini, dall’Asd Ac Montignoso in quanto erroneamente comminati dal Giudice Sportivo Territoriale per le ragioni di cui in appresso. Relativamente all’ammenda, la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti evidenziando, da un lato, il ridottissimo numero di propri sostenitori presenti (3 persone) sugli spalti, che comunque mai hanno offeso il D.g.; dall’altro, lo stato confusionale del direttore di gara, palesemente non adatto a gestire una gara in un contesto così ostile, dovuto, soprattutto, dal comportamento dei sostenitori del Camaiore, i quali, sin dal fischio d’inizio, hanno offeso pesantemente i tesserati del Montignoso, aumentando l’animosità dei calciatori in campo e, conseguentemente, lo stress per il direttore di gara nel dirigere la partita. Segnala, al riguardo, che l’episodio da cui è poi scaturita la (incomprensibile) decisione arbitrale di terminare la gara è rappresentato dall’espulsione del calciatore Curcio, espulsione nata da un equivoco, avendo il direttore di gara erroneamente inteso come rivolta al suo indirizzo, anzichè verso un compagno di squadra, l’offesa in quel contsto proferita dal richiamato calciatore. Osserva inoltre che lo stato di confusione del direttore di gara emerge chiaramente dalla lettura del rapporto di gara, con particolare riferimento alla discrasia che risulta tra la descrizione dello svolgimento della gara e i provvidementi poi assunti dal G.S.T., evidenziando in proposito che i provvedimenti disciplinari assunti dal D.g. (due espulsioni) non sono coevi alla decisione di terminare la gara, bensi temporalmente anteriori, e che comunque nel rapporto di gara l’arbitro ha indicato, da un lato, di aver terminato la gara al 35’ minuto del secondo tempo, dall’altro che il tempo di gara realtivo alla seconda frazione di gioco è stato invece di 45’ minuti. Per quanto riguarda la squalifica inflitta all’Assitente Dazzini Ernesto, la reclamante contesta la fondatezza dell’addebito, rilevando che il sig. Dazzini non ha mai parlato al direttore di gara, né ha rivolto al medesimo espressioni offensive. Produce a comprova di quanto affermato un file video che ritrarrebbe il sig. Dazzini ingnorare il direttore di gara al termine della gara. Segnala inoltre che, dalla visione del richiamato file video, emergerebbe la voce dell’allenatore della squadra Camaiore dare istruzioni all’arbitro sul contenuto da refertare. Allenatore che, peraltro, avrebbe rilasciato alcuni commenti in relazione allo svolgimnto della partita nel sito internet www.tuttocampo.it, di cui produce copia, in violazione dei principi di lealtà sportiva. Produce altresì, affinchè la Corte possa averne contezza, una dichiarazione scritta a firma del sig. Fazio Simone, contenente a suo dire l’esatta ricostruzione di quanto avvenuto in occasione della gara in questione, disputata il giorno 09.11.2024 tra il Camaiore e l’Ac. Montignoso e valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 17. Per quanto attiene, invece, alla squalifica del calciatore Montagner, segnala anche in questo caso un’errata ricostruzione dei fatti refertati, posto che nel rapporto viene evidenziata la particolare violenza della condotta posta in essere dal Montagner, consistente nell’aver quest’ultimo cagionato al calciatore avversario (Del Pistoia Elia) la rottura del naso, lesione mai avvenuta, rilevando comunque che lo stesso calciatore ha ripreso regolarmente il proprio posto in campo portando a termine la gara. Per quanto riguarda, infine, la squalifica inflitta al Curcio, ribadisce che il direttore di gara ha mal interpretato come rivolta al suo indirizzo l’offesa dallo stesso calciatore proferita ad un compagno di squadra. Chiede pertanto, in tesi, l’annullamento dei provvedimenti impugnati; in ipotesi, la riduzione di tutte le sanzioni comminate. Chiede altresì che la Corte voglia trasmettere alla Procura federale sia il file video, che l’estratto documentale contenente i commenti rilasciati dall’allenatore del Camaiore sul sito internet www.tuttocampo.it. La decisione. Il reclamo è infondato. Quanto all’ammenda, la Corte rileva l’inconsistenza dei motivi di reclamo, non risultando dirimente, ai fini della responsabilità contestata, il numero di sostenitori che hanno preso parte alla condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Peraltro, le risultanze contenute nel rapporto di gara sono state confermate dal direttore di gara con il supplemento di rapporto richiesto dalla Corte, di talchè non vi sono dubbi sulla riferibilità ai sostenitori del Montignoso delle offese proferite al direttore di gara; né, allo stato degli atti, vi è alcun dubbio sul fatto che le stesse siano state altresì proferite da calciatori non identificati del Montignoso, in quanto circostanza non contestata con l’atto di reclamo. Il rapporto di gara infatti, sebbene contenente alcune incongruenze, così come giustamente rilevato dalla reclamante, non risulta in ragione di tali inesattezze aver perduto il carattere di fede privilegiata riconosciuto dalla normativa federale, non avendo tali incongruenze inciso nella ricostruzione logica della dinamica dei fatti, che invero appare coerente e mai contraddittoria. Sanzione congrua. Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta al Dazzini Ernesto, il Collegio deve in proposito ribadire il principio di inutilizzabilità della prova video allegata, poiché non rispondente ai criteri di ammissibilità previsti dall’art. 58 CGS, osservando inoltre che l’identificazione del Dazzini, quale responsabile della condotta illecita, è elemento non equivoco contenuto nel rapporto di gara e, comunque, non smentito dalle dichiarazioni arbitrali rese con il supplemento. Sanzione congrua in relazione all’addebito contestato. Per quanto attiene le squalifiche inflitte ai calciatori Montagner e Curcio, il Collegio osserva che entrambe le sanzioni risultano correttamente calibrate in relazione al materiale istruttorio. Al Montagner, infatti, è stata giustamente applicata la sanzione della squalifica per 5 gare per condotta particolarmente violenta (art. 38 CGS), poiché la condotta contestata, al di là del fatto che abbia impedito o meno all’avversario di proseguire la partita, si è concretizzata con gestualità atipiche che esulano dal contesto di gioco e con modalità finalizzate ad arrecare potenzialmente una lesione. Quanto al Curcio, le risultanze arbitrali non lasciano margine di dubbio sul fatto che l’offesa fosse proferita all’indirizzo del direttore di gara. Sanzione correttamente calibrata ex art. 36, comma, 1, CGS. Per quanto riguarda infine la richiesta di invio degli atti alla Procura Federale, il Collegio ritiene di non doversi pronunciare, trattandosi di questione segnalata esula dall’oggetto di impugnazione, facendo comunque presente che tale epidosio, ove ritenuto illegittimo, può essere segnalato dalla stessa reclamante alla Procura Federale ai fini dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 118 CGS..
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla soc. Montignoso; - conferma i provvedimenti impugnati; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata. –
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