C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – Gara Carrarese Giovani – Pontaserchio 3-1 del 10/11/2024. Campionato di Seconda Categoria .Squalifica Barbani Riccardo fino al 14.07.2025 e Carboni Diego fino al 05.05.2025 In C.U. n.35 del 14/11/2024
Gara Carrarese Giovani – Pontaserchio 3-1 del 10/11/2024. Campionato di Seconda Categoria .Squalifica Barbani Riccardo fino al 14.07.2025 e Carboni Diego fino al 05.05.2025 In C.U. n.35 del 14/11/2024
C.R.T. Barbani Riccardo il quale “si avvicinava al D.G. spingendolo due volte all’altezza del petto, senza causare dolore ma costringendolo ad indietreggiare di circa 1 mt. Nel contempo lo offendeva. Dopo l’allontanamento rientrava furtivamente in prossimità del terreno di gioco, utilizzando un cancello incustodito. Al termine della gara, senza autorizzazione, entrava nello spogliatoio arbitrale”. 2) Squalifica fino al 5/5/2025 inflitta all’allenatore sig. Carboni Diego il quale “nel tentativo di non far identificare un proprio calciatore espulso, si poneva di fronte al D.G. spintonandolo e strattonandolo al petto, senza causargli dolore ma costringendolo ad indietreggiare di 1 mt. Nel contempo gli rivolgeva frasi irriguardose”. La reclamante sostanzialmente contesta la narrazione dei fatti così come descritta dall’arbitro, sostenendo, nei vari capitoli della impugnazione, che “non corrisponde al vero” tutto quanto riportato dal D.G. In particolare non vi sarebbero state spinte verso il D.G., non vi sarebbe stato alcun ingresso nello spogliatoio dell’arbitro, non vi sarebbe stata alcuna offesa verso quest’ultimo e non vi sarebbe stato alcun tentativo di celare all’arbitro il numero di maglia del calciatore espulso. La reclamante conclude sostenendo la lievità di eventuali fatti che sono da considerarsi nel contesto della gara; chiede quindi una diversa valutazione degli stessi, in diminuzione delle sanzioni, da parte dell’Organo Giudicante di secondo grado. Chiede, in via istruttoria, qualora la Corte lo ritenga necessario, l’audizione dei soggetti colpiti da sanzione e dei calciatori della società Carrarese, il cui nominativo si riserva di nominare, sui capitoli di cui al ricorso indicati nel gravame. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente quanto indicato in prime cure. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. La versione dei fatti offerta dall’arbitro appare puntuale e precisa, d’altro canto la difesa della reclamante si è limitata a negare la bontà del narrato arbitrale senza dare adito ad alcuna possibilità di dubbio circa l’assunto del predetto da parte del Giudicante. Come è noto, la versione dei fatti fornita dal D.G. costituisce prova privilegiata per l’Ordinamento Sportivo, per cui, data la chiarezza con la quale il D.G. ha riportato i fatti, non vi è motivo di dubitare della veridicità degli stessi. Per quanto riguarda le istanze istruttorie, il Collegio rileva e ripete, ancora una volta, che se le società o comunque i soggetti che presentano un gravame intendono essere sentiti in udienza, devono esplicitarlo formalmente e non lasciare al Giudicante la decisione in tale senso. In altri termini chi intende partecipare all’udienza e quindi essere ascoltato dal Collegio, lo deve chiedere esplicitamente nel gravame. Per quanto attiene poi l’audizione dei soggetti sanzionati, in ogni caso non sarebbe stata possibile in quanto gli stessi non sono sottoscriventi il gravame. In merito poi alla richiesta di prova testimoniale la stessa deve essere formulata esplicitamente per capitoli e non genericamente e i testimoni chiaramente indicati con le loro generalità. Infine, relativamente alla quantificazione della sanzione, la stessa appare ben graduata in relazione ai fatti ascritti ai tesserati.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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