C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 12/12/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Rassina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico del dirigente Dattile Massimo inibito fino al 15.03.2025. (CU n. 21 del 27.11.2024)
Reclamo proposto dalla Società Rassina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico del dirigente Dattile Massimo inibito fino al 15.03.2025. (CU n. 21 del 27.11.2024)
La società Rassina, con comunicazione pec del 29.11.2024, delle ore 9.52 inviava alla Segreteria di questa Corte il preavviso di reclamo,senza richiesta degli atti, avverso la decisione del G.S.di Arezzo., pubblicata con il C.U. n. 21 del 27.11.2024, con la quale era stata inflitta al dirigente Dattile Massimo all’inibizione fino al 15.03.2025, con la seguente motivazione: “allontanato per aver rivolto critiche irrispettose all’operato del D.G., dopo la notifica del provvedimento si tratteneva nel recinto di gioco e, invitato a recarsi negli spogliatoi, proferiva all’indirizzo del medesimo D.G. frase irriguardosa accompagnata da frase blasfema” La società Rassina, con la stessa data e orario del preavviso, inviava il reclamo. La Corte ha rilevato che l’atto di reclamo redatto all’interno della citata PEC, senza alcun allegato, risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, il reclamo presentato dalla società Rassina, alla comunicazione pec del 4.11.2024, appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Rassina mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..
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