C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Gara del 1.12.2024 fra ASD AC Montignoso (ospitante) vs Diavoli Neri Gorfigliano SSD (ospitata) disputata in Montignoso (MS), Via Stadio, impianto comunale A. Del Freo, risultato 3-1.
Gara del 1.12.2024 fra ASD AC Montignoso (ospitante) vs Diavoli Neri Gorfigliano SSD (ospitata) disputata in Montignoso (MS), Via Stadio, impianto comunale A. Del Freo, risultato 3-1.
La società Diavoli Neri Gorfigliano SSD reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 40 del 5.12.2024 con la quale è stata inflitta al calciatore Gianluca Billi la sanzione della squalifica per n. 4 gare effettive per aver offeso il DG. Nel reclamo dispiegato si chiede la riduzione della comminata sanzione essendo stata l’offesa proferita ai danni di calciatore avversario e non del DG nonché in considerazione della condotta comunque posta in essere dal Billi che non ha accompagnato la frase ingiuriosa con alcun gesto volgare, irriguardoso o minaccioso, essendosi limitato ad uscire dal campo immediatamente dopo la notifica del provvedimento disciplinare, senza alcuna protesta. La reclamante ha chiesto di essere udita. All’udienza del 20.12.2024, presente il legale della società reclamante, quest’ultimo si riportava al dispiegato reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione. Il reclamo non merita accoglimento. Ai fini di un approfondimento istruttorio, il reclamo della Diavoli Neri Gorfigliano SSD è stato sottoposto all’attenzione del DG e quest’ultimo ha pienamente confermato tutto quanto già indicato nel referto arbitrale, precisando che il Billi lo guardava in volto nel momento in cui proferiva l’offesa che, pertanto, quest’ultima non poteva che essere a lui rivolta. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, aventi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, ritiene questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore sia da qualificarsi come gravemente irriguardosa ex art. 36, comma 1 lett. A) meritevole quindi della sanzione inflitta di n. 4 giornate di squalifica da ritenersi pertanto pienamente congrua.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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