C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Reclamo della Polisportiva Vaglia avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitte dal G.S.T. all’allenatore Falleri Matteo.
Reclamo della Polisportiva Vaglia avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitte dal G.S.T. all’allenatore Falleri Matteo.
La Polisportiva Vaglia impugna il provvedimento di squalifica per 5 (cinque) gare effettive inflitto dal G.S.T. all’allenatore Falleri Matteo, con la seguente motivazione: “allontanato per comportamento irriguardoso circostanziato di lieve entità, uscendo dal terreno di gioco offendeva il d.g.”, chiedendo una riduzione dell’entità della squalifica comminata. Motiva tale richiesta rilevando, anzitutto, l’erroneità del provvedimento impugnato poiché basato su circostanze di fatto mai avvenute o comunque non attribuibili al Falleri, avendo quest’ultimo sì contestato una decisione arbitrale utilizzando espressioni di gergo comune, ma mai offeso il direttore di gara, tantomeno dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Osserva, pertanto, che la squalifica per cinque gare inflitta dal GST risulta eccessiva, e cio anche alla luce di precedenti squalifiche adottate a carico di altri tesserati per la medesima fattispecie. Nel rinnovare le scuse al direttore di gara per l’atteggiamento tenuto nel corso della gara, chiede infine di essere udito dalla Corte. Alla riunione del 20.12.2024, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto ed acquisito dalla Corte, la reclamante ha ribadito i motivi di contestazione negando, ancora una volta, di aver proferito espressioni offensive all’indirizzo arbitrale. La Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per la decisione. La decisione La reclamante chiede una riduzione dell’entità della sanzione inflitta all’allenatore Matteo Falleri, sostenendo l’aver quest’ultimo utilizzato delle semplici espressioni di gergo comune al momento della protesta che ha poi determinato l’espulsione, negando comunque di aver offeso l’arbitro dopo la notifica del provvedimento di allontanamento. L’assunto è infondato, atteso che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano l’aver il Falleri pronunciato, prima dell’espulsione, frasi di protesta aventi contenuto irriguardoso nei confronti del D.g., e dopo la notifica di detto provvedimento, un’espressione offensiva. Ricostruita così la vicenda, la richiesta formulata dalla reclamante non può pertanto trovare accoglimento, dovendosi alla fattispecie applicarsi l’art. 36 CGS, comma 1, lett. a), a mente del quale: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La sanzione appare quindi, ad avviso della Corte, correttamente calibrata nella misura complessiva di cinque giornate, avendo il giudice di prime cure applicato la sanzione minima di 4 giornate di squalifica prevista dalla richiamata norma per l’atteggiamento irriguardoso, sanzione aggravata di una giornata per l’espressione offensiva pronunciata in contestualità alla notifica del provvedimento di espulsione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Vaglia; - conferma il provvedimnto impugnato; - dispone la defintiva acquisizione della tassa di reclamo.
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