C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – Gara Sporting Arno – Olmoponte Arezzo Santa Firmina 1-0 del 23/11/2024. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.37 del 28/11/2024 C.R.T.

Gara Sporting Arno – Olmoponte Arezzo Santa Firmina 1-0 del 23/11/2024. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.37 del 28/11/2024 C.R.T.

Reclama la società Olmoponte Arezzo Santa Firmina avverso la squalifica per otto gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Messana Vincenzo “Per condotta violenta verso un calciatore avversario, che riportava ferita lacero contusa con sospetta frattura nasale, costringendolo alla sostituzione”. La reclamante non contesta il fatto sostenendo che il pallone risultava in possesso del giocatore colpito e quindi a distanza di gioco. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto asserito in prime cure ribadendo che il calciatore colpito, ovvero il portiere della squadra avversaria, non era più in possesso del pallone in quanto questo si trovava già fuori dell’area di rigore in possesso di un difensore della Sporting Arno. Il D.G. riferisce inoltre che l’atto di violenza non si è verificato a seguito di un tentativo di giocare il pallone, ma è stato deliberatamente posto in essere dal calciatore Messana Vincenzo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. La versione dei fatti fornita dalla reclamante e quella riportata dall’arbitro appaiono discordanti. Il fatto è comunque grave e deve essere severamente sanzionato. La versione arbitrale appare chiara e circostanziata pertanto, anche in virtù del disposto normativo ove le versioni degli arbitri sono da considerarsi preferibili e quindi fornite di una efficacia probatoria maggiore, non vi è motivo di dubitarne la veridicità. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben calibrata rispetto al fatto contestato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della relativa tassa.

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