C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 03/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Ghiviborgo in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Lucca a carico di detta Società, sanzionata con l’ammenda di Euro 120,00. e del calciatore Reali Marco, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 4/12/2024 ).
Reclamo proposto dalla Società Ghiviborgo in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Lucca a carico di detta Società, sanzionata con l’ammenda di Euro 120,00. e del calciatore Reali Marco, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 4/12/2024 ).
La società Ghiviborgo, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate sia nei confronti del tesserato sopra identificato che della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 30/11/2024, contro la società Academy QM massarosa. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: società Ghiviborgo: ammenda € 120,00 “Per propri sostenitori che durante tutta la durata della gara offendevano il D.G. e i calciatori avversari”; Reali Marco: per tre gare “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. Nel reclamo la società ritiene che il Reali abbia commesso il fallo senza nessuna volontà lesiva ed abbia alzato il gomito solo per contendere la palla nel corso di un’azione di gioco. Lo stesso D.G. avrebbe infatti inizialmente estratto il cartellino giallo per poi, dopo circa un minuto necessario per verificare le condizioni del giocatore infortunato, cambiare idea ed estrarre il rosso. Con riferimento all’ammenda ipotizza un errore arbitrale nell’identificazione dei reali autori delle espressioni ingiuriose e supporta tale ricostruzione evidenziando che alla gara esterna avrebbero partecipato molti più sostenitori della squadra avversaria verosimilmente infastiditi dall’andamento della partita che stavano perdendo (finale 0-2). Inoltre le critiche rivolte al giocatore n. 3 - consistenti nell’accusa di avere una bassa statura - sarebbero risultate maggiormente compatibili con la struttura fisica del proprio calciatore, piuttosto che di quello avversario. Per tali ragioni, rammentando i commendevoli trascorsi del Reali, insiste nella revoca ovvero nella diminuzioni di entrambe le sanzioni. Il reclamo non può trovare accoglimento poiché la dinamica, dettagliatamente descritta dal D.G. nell’originario rapporto, viene ribadita nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva – in modo assolutamente puntuale dando risposta alle deduzioni difensive: per quanto attiene alla condotta del Reali attesta di aver effettivamente visto il giocatore colpire volontariamente al volto l’avversario ma di avere inizialmente estratto, per errore, il cartellino errato; dopo pochi secondi, una volta aver constatato le condizioni fisiche del giocatore a terra, il D.G. avrebbe notificato l’espulsione diretta. L’arbitro specifica infatti di avere anche chiarito, sia immediatamente sul campo ai giocatori, che successivamente al termine della gara, ad un dirigente del Ghiviborgo che gli chiedeva spiegazioni, la dinamica sopra riportata specificando che, a gioco fermo, avrebbe comunque avuto la facoltà di modificare la scelta operata. Il D.G. si dichiara poi certo di avere identificato esattamente la tifoseria dalla quale provenivano gli insulti anche perché il comportamento illecito è stato posto in essere fin dalle fasi iniziali della gara tanto che, al decimo minuto del primo tempo, i ragazzi del Massarosa, esasperati dalla pioggia di insulti che li investiva - approfittando della sospensione del gioco, in occasione della concessione di una rimessa laterale - si sarebbero diretti in massa verso la tribuna per interrompere lo sproloquio. Richiamati a fatica sul campo uno di loro si sarebbe rivolto all’arbitro lamentandosi degli insulti dei supporter avversari e del fatto che sarebbe stato impossibile giocare la partita in quel clima. Nonostante ciò la tifoseria del Ghiviborgo ha continuato ad ingiuriare sia l’arbitro che i giovani atleti in campo e tale esecrabile atteggiamento è risultato ancora più evidente perché, al loro contrario, la tifoseria locale non ha mai reagito alle provocazioni mantenendo sempre una condotta composta e rispettosa. Dunque, in considerazione del valore probatorio privilegiato delle dichiarazioni arbitrali, non appaiono condivisibili le tesi difensive. La Corte ha attentamente valutato la possibilità di incrementare l’importo della sanzione irrogata poiché, ad avviso del collegio, appare particolarmente censurabile l’atteggiamento della tifoseria del Ghiviborgo in grado di rovinare, con insulti ed offese, quello che dovrebbe essere il corretto svolgimento di una sana competizione. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, la sanzione risulterebbe insuscettibile di modifica e non vi sarebbe possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad operare un ponderato giudizio sulla reale opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime possano apparire, come nel caso in esame, inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (come peraltro anche il vecchio) concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per quanto stabilito dall'art. 78 comma 2 C.G.S. che così recita: “La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. Appare infatti sconcertante che sui campi da gioco dei giovanissimi dilettanti, dove dovrebbero emergere valori come la lealtà e la correttezza propugnati dal regolamento (anche perché scevri da qualsiasi interesse economico), vi siano individui adulti che vivono la competizione come uno scontro e che trovano nel turpiloquio e nell’offesa dell’avversario la principale ragione per recarsi sugli spalti di un campo da gioco. Purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di una sana dignità sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile, fanno degenerare la competizione calcistica in atti incivili) ma le Carte Federali onerano comunque le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare e nel controllare il comportamento dei tifosi di appartenenza. Tali individui, specialmente se conosciuti all’interno di piccoli centri urbani, dovrebbero essere, se incapaci di autogestirsi, adeguatamente monitorati dalla dirigenza societaria eventualmente provvedendo a stigmatizzare preventivamente comportamenti particolarmente odiosi forieri di sanzioni disciplinari. La decisione di non applicare un aumento nell’ammenda è esclusivamente attribuibile al fatto che, per giurisprudenza consolidata, tale istituto sia stato da sempre riservato a provvedimenti sanzionatori non solo parzialmente, come nella fattispecie in esame, ma solo macroscopicamente sottodimensionati. Così ricostruiti i fatti deve osservarsi ancora che la gomitata all’avversario, comporta la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede la seguente sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato.”. Entrambe le sanzioni, dunque, esaminate con riferimento ai singoli addebiti contestati, non appaiono meritevoli di eventuali modifiche e devono essere confermate.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 03/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Ghiviborgo in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Lucca a carico di detta Società, sanzionata con l’ammenda di Euro 120,00. e del calciatore Reali Marco, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 4/12/2024 )."
