C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società San Felice A.S.D. in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pistoia a carico dell’’allenatore Borreli Giovanni, squalificato fino sl 12.2.2025. (C.U. n. 23 del 11.12.2024).
Reclamo proposto dalla Società San Felice A.S.D. in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Pistoia a carico dell’’allenatore Borreli Giovanni, squalificato fino sl 12.2.2025. (C.U. n. 23 del 11.12.2024).
Il reclamo - avanzato dalla Società San Felice innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna disputata, in data 7 dicembre 2024, contro la società Sporting Lazzaretto che hanno portato alla squalifica dell’allenatore. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Espulso dal campo per proteste e per aver offeso reiteratamente il D.G. continuando ad offendere lo stesso anche durante l'intervallo dagli spogliatoi.”. Nel reclamo, la società, ipotizza che il D.G. possa essersi confuso poiché l'allenatore, dopo essere stato espulso dal campo, non avrebbe intrattenuto alcun rapporto verbale con l’arbitro e si sarebbe immediatamente allontanato dall'impianto ancor prima del rientro delle squadre negli spogliatoi; Pertanto la reclamante conclude per l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. I fatti riportati nel rapporto di gara appaiono interamente confermati dal supplemento arbitrale nel quale il D.G. specifica quanto segue: “Durante la gara, mostravo il cartellino rosso al Sig. Borrelli Giovanni, allenatore della società San Felice, a pochi minuti dal termine del primo tempo e per le continue proteste e frasi indicate nel referto di gara che mi venivano rivolte fin dai primi momenti della gara. Al termine del primo tempo, essendo gli spogliatoi del Direttore di Gara e delle squadre molto vicini tra loro, mentre rientravo nello spogliatoio, vedevo il Mister Borrelli all'interno dello spogliatoio attribuito alla società San Felice. Subito dopo iniziavo a sentire che il signor Borrelli, ripeteva verso i suoi calciatori le medesime frasi di offesa contro di me e contro il mio arbitrato...”. Dunque, assodati i fatti, rileva che la norma violata risulta quella contenuta nell’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara […]” In punto di quantificazione la sanzione minima di 4 giornate - irrogabile solo nei casi di minima entità, con condotte puntiformi e circoscritte temporalmente - non può trovare applicazione nel caso di specie e deve essere incrementata per l’espulsione, per il contenuto delle frasi rivolte e per la reiterazione diffamante effettuata all’interno dello spogliatoio; si rammenta che il ruolo di allenatore è onerato nel prestare maggior attenzione all’ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla sua stessa squadra.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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