C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Torrita in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Zampighi Tommaso, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 26 del 18.12.2024)

Reclamo proposto dalla Società Torrita in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Siena a carico del calciatore Zampighi Tommaso, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 26 del 18.12.2024)

Il calciatore Tommaso Zampighi è stato squalificato per quattro gare effettive dal G.S. per essersi rivolto al DG, dopo aver ricevuto l’espulsione, con frasi irriguardose ed offensive e con gravi minacce. Si dirigeva poi verso la panchina, ed invitato ad abbandonare il terreno di giuoco, lo attraversava con passo lento, facendo perdere diversi minuti di tempo. Circostanze ben rappresentate in referto gara, dal quale si apprende anche la frase minacciosa rivolta al DG: “non minacciarmi, non sai cosa ti succede”. La reclamante, con il proprio atto di impugnazione, contesta la sanzione inflitta ritenendola sproporzionata, asserendo che il proprio tesserato non avrebbe espresso alcuna minaccia; sostenendo inoltre che nell’intento di abbandonare il terreno di gioco, il Signor Zampighi avrebbe mantenuto un passo normale. Con il reclamo, si rileva, non vengono forniti elementi di prova idonei a sostenerne le tesi, che rimangono pertanto mere asserzioni di parte. Viceversa, il supplemento offerto dal DG alla Corte, conferma precisamente quanto già riportato nel referto, e stigmatizzato dal GS elevando la sanzione. La Corte non può che valutare, dunque, i fatti e le condotte così come risultano indubbiamente dagli atti, ritenendo assolutamente proporzionata la squalifica inflitta per quattro giornate effettive, alla luce delle minacce proferite; dell’atteggiamento dilatorio posto in essere dal calciatore dopo aver ricevuto l’espulsione; e, preliminarmente, della stessa espulsione ricevuta per grave fallo di gioco.

P.Q.M.

la C.S.A.T. si respinge il reclamo proposto. Trattenuta la tassa.

 

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