C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 16/01/2025 – Delibera – Reclama la società San Vitale Candia avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. GARE DEL 14/12/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 14/12/2024 TIRRENIA 1973 – SAN VITALE CANDIA A.S.D. GARA TIRRENIA / SAN VITALE CANDIA del 14.12.2024 sospesa al 22º del secondo tempo sul risultato di 0 – 2.

Reclama la società San Vitale Candia avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. GARE DEL 14/12/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 14/12/2024 TIRRENIA 1973 - SAN VITALE CANDIA A.S.D. GARA TIRRENIA / SAN VITALE CANDIA del 14.12.2024 sospesa al 22º del secondo tempo sul risultato di 0 – 2.

Il Giudice Sportivo Territoriale visti gli atti relativi alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 22º minuto del secondo tempo si scatenava in campo una rissa generale a cui partecipavano diversi giocatori delle due squadre il D.G. si vedeva costretto a sospendere la gara; Visto l’art. 10 comma 1 del C.G.S. INFLIGGE ad entrambe le Società TIRRENIA 1973 e SAN VITALE CANDIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U. SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE inflitte ai calciatori: BEANI STEFANO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.) BERTELLONI LORENZO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.) CERAGIOLI NICOLO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.) MOSTI NICOLA (SAN VITALE CANDIA A.S.D.) PANZANI FRANCESCO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.) Tutti per aver partecipato ad una rissa. La reclamante in relazione all’esito gara rileva che non si è trattato di una vera e propria rissa in quanto i fatti sono durati “una manciata di secondi” e che comunque la decisione del D.G. è stata sicuramente affrettata. Per quanto attiene i calciatori rileva che nella distinta di gara che gli è stata restituita dall’arbitro mancavano le crocette indicanti i calciatori che il D.G. ha ritenuto espulsi. Per quanto attiene i calciatori Beani e Panzani sostiene che gli stessi sono stati sostituiti al primo minuto del secondo tempo e che gli stessi sono rimasti negli spogliatoi. La reclamante conclude richiedendo: 1) L’annullamento della perdita della gara e la ripetizione della stessa; 2) L’annullamento delle sanzioni inflitte ai calciatori non evidenziati nella lista consegnata alla società. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce che tutti i calciatori segnalati nel referto sono stati chiaramente identificati e che non è stato possibile notificare loro la espulsione stante il clima di tensione del momento. Conferma che nella lista calciatori non sono stati segnalati gli espulsi, ma che tuttavia nel rapporto di gara gli stessi sono stati debitamente citati. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. 1)Esito gara. Per quanto attiene l’esito gara la Corte rileva che la reclamante non ha inviato all’altra società la copia del reclamo. Tale atto è di fondamentale importanza in quanto permette alla controparte di esprimere le proprie tesi difensive. Da ciò la improcedibilità del ricorso sul punto. 2)Squalifiche dei calciatori. L’arbitro, nel rapporto di gara e nel suo supplemento, indica con certezza e chiarezza i nominativi dei calciatori che hanno partecipato alla rissa. La mancanza della indicazione degli espulsi mediante l’apposizione di una barra accanto ai nominativi degli stessi nella distinta di gara costituisce un atto formale che non può modificare il vero documento valido per le decisioni del G.S., ovvero il rapporto di gara, pertanto anche sul punto il ricorso deve essere rigettato. Come è noto e normativamente stabilito, il rapporto di gara costituisce fede privilegiata relativamente ai fatti di gara e, nel caso di specie, non appaiono elementi per dubitare della veridicità di quanto riportato dal D.G. IL Collegio, tuttavia, invita il D.G. ad essere maggiormente attento relativamente alla documentazione di gara in quanto la stessa costituisce l’atto formale fidefacente per il G.S. In particolare, nel caso in cui l’Organo Giudicante richiede un supplemento di rapporto, lo stesso deve essere chiaro, circostanziato, sottoscritto e redatto in modo che il D.G. possa essere chiaramente identificato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana dichiara improcedibile la parte del reclamo relativa all’esito gara in quanto mancante dell’avviso alla controparte del gravame e, relativamente alle squalifiche dei calciatori, respinge lo stesso come da parte motiva. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

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