C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 30/01/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Monteriggioni in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società sanzionata con un’ammenda di Euro 150,00. (C.U. 45 del 2/1/2025).

Reclamo proposto dalla Società Monteriggioni in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società sanzionata con un’ammenda di Euro 150,00. (C.U. 45 del 2/1/2025).

La società Monteriggioni, con comunicazione pec del 3.1.2025 delle ore 17.24 ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo,con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 45 del 2.1.2025, con la quale era stata sanzionata la società con l’ammenda di Euro 150,00, con la seguente motivazione: “per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 7.1.2025 alle ore 11.15, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.

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