C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 06/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Castell’Azzara in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Alessio Cappelletti, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 48 del 16.1.2025 ).

Reclamo proposto dalla Società Castell’Azzara in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Alessio Cappelletti, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 48 del 16.1.2025 ).

La società ADS Castell’Azzara reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 16.1.2025 di squalifica per n. 4 gare effettive comminata al calciatore Alessio Cappelletti in quanto, espulso per aver bestemmiato, ha rivolto all’Arbitro frase irrispettosa: sanzione aggravata in quanto capitano. Nel reclamo dispiegato la società chiede la riduzione della comminata sanzione in quanto pur riconoscendo che il calciatore ha pronunciato l’espressione blasfema di cui al referto, nega che il medesimo abbia poi espresso frase irriguardosa ai danni del DG. Il reclamo non merita accoglimento ma, anzi, ritiene questa Corte, dall’esame del referto arbitrale e del successivo supplemento cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, che la sanzione inflitta al Cappelletti sia meritevole di una reformatio in peius. Nel referto arbitrale, esente da censure, il DG indica con precisione le parole pronunciate dal calciatore sanzionato, caratterizzate da espressione blasfema, peraltro ripetuta, seguita poi da quella ingiuriosa ai suoi danni. Nel supplemento di rapporto pervenuto poi dall’arbitro cui è stato previamente inoltrato da questa Corte il reclamo della società ADS Castell’Azzara, questi conferma pienamente quanto già rilevato nel referto, senza lasciare spazio ad una diversa ricostruzione dei fatti come ipotizzata dalla reclamante. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, devesi sanzionare il calciatore con n. 1 giornata per l’espressione blasfema ripetuta, cui si aggiungono n. 4 giornate ex art. 36, comma 1, lett. A) CGS per la successiva condotta ingiuriosa nonché un’ulteriore giornata rivestendo il detto calciatore il ruolo di capitano e, così, con la squalifica di n. 6 gare effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e riforma la sanzione inflitta da n. 4 gare effettive a n. 6 gare effettive, con addebito della tassa di reclamo.

 

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